I frontalieri sono stranieri domiciliati nella zona di frontiera straniera che esercitano un’attività lucrativa entro la zona di frontiera svizzera. Sono considerate zone di frontiera le regioni designate come tali dagli accordi in materia di frontalieri conclusi dalla Svizzera con gli Stati limitrofi. I frontalieri sono tenuti a rientrare almeno settimanalmente al loro domicilio principale all’estero.
I cittadini di Stati terzi ottengono il permesso per frontalieri solo se sono titolari di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato limitrofo della Svizzera e se sono domiciliati da almeno sei mesi nella zona di frontiera dello Stato limitrofo in questione. Gli interessati devono inoltre rispondere alle prescrizioni relative al mercato del lavoro. Il permesso iniziale è valevole di principio per un anno, esclusivamente per la zona di frontiera del Cantone che ha rilasciato il permesso. Il frontaliero necessita inoltre di un’autorizzazione se desidera cambiare impiego o professione.
Questo permesso non costituisce una prova dell’identità del titolare.
Documentazione
Ultima modifica 09.09.2022