La procedura d’asilo

La Segreteria di Stato della migrazione è responsabile dello svolgimento delle procedure d’asilo. Con la revisione della legge sull’asilo in vigore dal 1° marzo 2019 la maggior parte delle procedure d’asilo sono eseguite e concluse entro 140 giorni. Queste procedure celeri sono svolte in maniera ben definita e sono cadenzate sul piano temporale in ogni fase. Le domande d’asilo presentate prima del 1° marzo 2019 sono trattate ancora secondo la legge sull’asilo previgente.

La seguente animazione «Procedure d’asilo accelerate» illustra le nuove procedure d’asilo con carte interattive e filmati. 

Nella procedura d’asilo si esamina se i motivi d’asilo sono credibili e, in caso affermativo, se la qualità di rifugiato ai sensi della legge sull’asilo è soddisfatta. Ai rifugiati riconosciuti è di solito concesso l’asilo: fanno eccezione, per esempio, coloro che hanno commesso delitti o crimini o che mettono in pericolo la sicurezza della Svizzera. I richiedenti la cui domanda d’asilo è stata respinta devono di norma lasciare la Svizzera. In questi casi non devono tuttavia sussistere ostacoli all’allontanamento. In presenza di tali ostacoli, la SEM decide l’ammissione provvisoria in Svizzera. Altrimenti le autorità cantonali preposte alla migrazione, spesso in collaborazione con le competenti autorità federali, sono responsabili dell’esecuzione dell’allontanamento. I richiedenti l’asilo possono interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) contro le decisioni della SEM che negano l’asilo.

Le pagine seguenti illustrano sistematicamente il processo d’asilo in Svizzera:

  • dalla domanda d’asilo alla strategia di trattamento della SEM;
  • la ripartizione dei richiedenti l’asilo tra le regioni d’asilo e l’accoglienza nei centri federali d’asilo con funzione procedurale;
  • la procedura Dublino;
  • le procedure nazionali e le procedure speciali; e
  • l’approccio nei confronti dei minorenni non accompagnati o degli apolidi.

Ultima modifica 01.03.2019

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