L’ammissione provvisoria è concessa a persone il cui allontanamento dalla Svizzera, disposto nei loro confronti, si è rivelato inammissibile (violazione del diritto internazionale pubblico), non ragionevolmente esigibile (pericolo concreto per lo straniero) o impossibile (motivi tecnici). L’ammissione provvisoria costituisce pertanto un provvedimento sostitutivo. L’ammissione provvisoria può essere disposta per 12 mesi ed essere prorogata di anno in anno dal Cantone di dimora. Le persone ammesse provvisoriamente sono abilitate a lavorare in tutta la Svizzera. Per queste persone l’esercizio di un’attività lucrativa presuppone semplicemente una notifica del datore di lavoro all’autorità cantonale competente. Il rilascio ulteriore del permesso di dimora è retto dall’articolo 84 capoverso 5 LStrI.
Questo permesso non costituisce una prova dell’identità del titolare.
Ultima modifica 09.09.2022