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Richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (RMNA)

Un assistente insegna a tre giovani seduti dietro un banco.
I richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati sono assistiti in maniera adeguata alle loro esigenze, qui durante una lezione scolastica. (foto: SEM © Gerry Amstutz)

Una parte dei richiedenti che chiedono asilo in Svizzera sono minorenni non accompagnati. In considerazione di questa vulnerabilità, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) adegua le modalità della procedura d’asilo al fine di tutelare gli interessi dei minorenni. La Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, stabilisce i principi che possono influenzare lo svolgimento di una tale procedura.

Gli elementi centrali di una procedura con richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati sono:

  • la valutazione della verosimiglianza della minore età addotta;
  • la tutela degli interessi del minorenne grazie a un rappresentante designato a tal fine;
  • il trattamento prioritario della domanda nonché l’adeguamento dell’audizione alle peculiarità del minorenne;
  • e infine l’esame accurato delle condizioni per un possibile ritorno in patria.

Non appena un richiedente l’asilo minorenne non accompagnato è attribuito a un Cantone, la Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti adeguati in materia di alloggio, assistenza, formazione scolastica e supervisione medica.

Ultima modifica 07.01.2025

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