Patti dell'ONU relativi ai diritti dell'uomo

Nel 1966, l'assemblea generale dell'ONU ha adottato il Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I, RS 0.103.1) e il Patto relativo ai diritti civili e politici (Patto II, RS 0.103.2) i quali precisano i diritti fondamentali proclamati con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Svizzera ha ratificato entrambi i patti nel 1992.

Il Patto I concerne diritti che implicano, in linea di principio, un obbligo di prestazione dell'ente pubblico nei confronti degli individui, come ad esempio il diritto al lavoro, il diritto di sciopero, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto alla protezione della famiglia, il diritto alla qualità della vita, alla miglior salute possibile o il diritto alla formazione.

Il Patto II riguarda le cosiddette libertà classiche, che tutelano il singolo dalle limitazioni imposte dallo stato. Citiamo ad esempio il diritto alla vita, la proibizione della tortura, della schiavitù e dei lavori forzati, il diritto alla libertà, l'obbligo di trattare i detenuti con umanità e dignità, la garanzia del pari trattamento di ogni individuo davanti alla legge, la libertà d'opinione, il diritto alla protezione della vita privata nonché i diritti a tutela delle minoranze. Determinate garanzie, quali ad esempio il diritto di autodeterminazione dei popoli, il divieto generale della discriminazione o il divieto della discriminazione nei confronti della donna, sono incluse in entrambi i patti.

Ambedue i patti prevedono una procedura di rendiconto obbligatorio finalizzata al controllo internazionale delle misure di attuazione interne adottate dagli stati nazionali. Gli stati contraenti devono presentare ogni quattro anni un rapporto in cui devono rendere conto delle misure di attuazione dei diversi diritti nonché dei progressi compiuti in tale ambito, ed anche delle eventuali difficoltà che dovessero sussistere nell'attuazione dei patti. Gli organi dell'ONU incaricati del controllo (Patto I: Commissione sociale, Patto II: Commissione dei diritti dell'uomo) prendono posizione sui rapporti di ogni paese.

Il Patto II prevede inoltre una procedura - facoltativa (ammessa dalla Svizzera) - di ricorso degli Stati. Il (Primo) Protocollo facoltativo istituisce una procedura di ricorso individuale che permette al singolo di invocare la violazione dei propri diritti dinanzi alla Commissione dei diritti dell'uomo. A tutt'oggi, la Svizzera non ha ancora ratificato questo protocollo facoltativo.

Basi legali

Ultima modifica 31.03.2022

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