La prescrizione e la somministrazione di pentobarbitale sodico sono sufficientemente disciplinate; Il Consiglio federale prende atto del rapporto completivo sull’eutanasia
(Ultima modifica 29.08.2007)
Berna, 29.08.2007 - La prescrizione e la somministrazione dello stupefacente pentobarbitale sodico sono sufficientemente disciplinate. Non è necessario emanare disposizioni legali più severe in materia di stupefacenti al fine di impedire eventuali abusi nell’ambito dell’assistenza al suicidio. È la conclusione a cui è giunto il rapporto completivo sull’eutanasia, di cui il Consiglio federale ha preso atto mercoledì.
I suicidi assistiti comportano diversi rischi di abuso. Possono essere esercitati pressione, coazione, minaccia o inganno da parte di terzi, o l’interessato può essere incapace di discernimento. In questi casi non si tratta di suicidio, ma di omicidio. Chi presta assistenza al suicidio può inoltre essere spinto da motivi egoistici. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale degli interni (DFI) hanno quindi esaminato l’opportunità di modificare la legislazione in materia di stupefacenti al fine di inasprire le condizioni applicabili alla prescrizione e somministrazione di pentobarbitale sodico in dosi letali. Tutte le possibilità prese in esame si sono tuttavia rivelate inadeguate.
- Il medico potrebbe essere tenuto legalmente a verificare in modo approfondito e ripetuto lo stato di salute e il desiderio di morire del paziente, facendo eventualmente ricorso all’ausilio di altri specialisti. Ciò contraddirebbe tuttavia il principio secondo cui la prescrizione e la distribuzione di medicamenti e stupefacenti non va disciplinata in dettaglio dalla legge, ma deve basarsi sulle regole riconosciute delle scienze mediche.
- Il pentobarbitale sodico potrebbe essere consegnato esclusivamente a organizzazioni di aiuto al suicidio, per esempio al fine di impedire a terzi di utilizzare eventuali quantità residue della sostanza. Questa misura non garantirebbe tuttavia che le organizzazioni citate svolgano in modo efficace e corretto il compito a loro affidato.
- Il pentobarbitale sodico potrebbe essere riclassificato nell’ordinanza sugli stupefacenti. Tale ordinanza prevede tuttavia unicamente l’obbligo di notificare le forniture di pentobarbitale sodico, in quanto misura di controllo successivo; ciò non permetterebbe però di impedire gli abusi.
- Il medico potrebbe essere obbligato, anche in caso di assunzione di pentobarbitale sodico, a sincerarsi che il paziente commetta il suicidio di sua spontanea volontà e non venga ucciso da terzi. Un simile obbligo «poliziesco» non rientra tuttavia nella sfera di competenze di un medico.
Misure dell’autorità di vigilanza in caso di violazione degli obblighi
Il rapporto completivo sottolinea che le vigenti disposizioni legali e le regole deontologiche sono sufficienti, e che il loro rispetto è controllato dalle competenti autorità cantonali di vigilanza. Se un medico viola i propri obblighi (per esempio omettendo di sottoporre il paziente a una visita completa), l’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie, che possono arrivare fino alla revoca dell’autorizzazione a esercitare la professione. In caso di sospetto di reato, le autorità cantonali di perseguimento penale compiono inoltre i passi che si impongono.
Potenziare la ricerca nel campo delle cure palliative
Il rapporto completivo fornisce quindi una panoramica delle misure a sostegno della medicina palliativa (Palliative Care) finora adottate e pianificate. Il DFI sottoporrà inoltre al Consiglio federale proposte mirate al potenziamento della ricerca nel campo delle cure palliative.
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