Inoltro della domanda | Il datore di lavoro | inoltra la documentazione relativa alla domanda presso l’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro o in materia di migrazione. Il lavoratore dipendente sottostante all’obbligo del visto inoltra contemporaneamente una domanda di visto presso la rappresentanza della Svizzera all’estero competente per il luogo di domicilio. Documentazione per la domanda Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro |
Esame | L’autorità cantonale competente (ufficio del lavoro o servizio di migrazione) | esamina la domanda in virtù della legge sugli stranieri e la loro integrazione ed emana una decisione di massima. La domanda così approvata dal Cantone è sottoposta alla SEM per approvazione. |
Esame | La SEM | esamina la richiesta inoltrata tenendo presente i criteri d’ammissione valevoli per gli interessi del paese. La decisione della SEM è notificata al datore di lavoro con la corrispondente fattura e all’impiegato e viene trasmessa in copia anche alle autorità cantonali competenti. Questa decisione non autorizza l’entrata. |
Rilascio del visto | L’autorità della migrazione (in passato polizia degli stranieri) | trasmette per via elettronica alla rappresentanza di Svizzera all’estero, in virtù dell’autorizzazione concessa dalla SEM, l’autorizzazione per il rilascio del visto concernente il lavoratore sottostante all’obbligo del visto. In seguito il visto può essere ritirato presso tale rappresentanza. |
Notifica | Il lavoratore dipendente | si annuncia al più tardi 14 giorni dopo l’entrata presso l’autorità competente nel luogo di domicilio in Svizzera. L’assunzione dell’attività lucrativa è autorizzata solo dopo l’avvenuto annuncio. |
Ultima modifica 22.12.2020