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Statuto S
In che cosa consiste lo statuto di protezione S e cosa comporta?
Con lo statuto di protezione è rilasciato un permesso S, valido per un anno, ma prorogabile. Dopo almeno cinque anni di soggiorno, i titolari dello statuto S ottengono un permesso B di durata limitata fino alla revoca della protezione temporanea (art. 74 LAsi).
I titolari dello statuto S possono viaggiare all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione (art. 9 cpv. 8 ODV). Possono esercitare un’attività lucrativa (anche indipendente) senza periodo di attesa.
Dopo la registrazione, le persone con statuto di protezione S sono attribuite a un Cantone. Quali norme vigono nei Cantoni? Tutte le informazioni importanti sono reperibili qui (PDF, 199 kB, 13.08.2024).
Lo statuto di protezione S non prevede nessun contingentamento.
Scheda informativa: statuto di protezione S (PDF, 144 kB, 05.12.2022)
A chi si applica lo statuto di protezione S?
Conformemente alla decisione generale del Consiglio federale dell’11 marzo 2022:
- ai cittadini ucraini in cerca di protezione e loro familiari (partner, figli minorenni e altri parenti stretti sostenuti integralmente o parzialmente al momento della fuga), domiciliati in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- alle persone in cerca di protezione di altra nazionalità o apolidi e loro familiari secondo la definizione della lettera a, che prima del 24 febbraio 2022 beneficiavano di uno status di protezione internazionale o nazionale in Ucraina;
- alle persone in cerca di protezione di altra nazionalità o apolidi e loro familiari secondo la definizione della lettera a, che sono in grado di dimostrare, per mezzo di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora valido, di avere il diritto di soggiornare in Ucraina e che non possono tornare nel loro Paese d’origine in modo sicuro e durevole.
Le persone in cerca di protezione ottengono una protezione provvisoria in Svizzera se rientrano nel campo d’applicazione della decisione di portata generale del Consiglio federale dell’11 marzo 2022 e non presentano motivi di esclusione previsti dalla legge (art. 73 LAsi). Inoltre in virtù del principio di sussidiarietà è fatto salvo il rifiuto della protezione provvisoria.
Per quanto tempo è valido lo statuto S?
Lo statuto di protezione S è valevole fino alla sua abrogazione da parte del Consiglio federale (art. 76 LAsi) – e fintantoché perdurerà la situazione di pericolo generale grave in Ucraina (art. 4 LAsi). La Svizzera agirà in modo coordinato con gli Stati Schengen.
Se riterrà che la situazione in materia di sicurezza sia tale da consentire il ritorno in Ucraina, il Consiglio federale abrogherà lo statuto di protezione S e definirà un termine transitorio fino al ritorno effettivo.
Diversamente dallo statuto di protezione, i permessi S per persone in cerca di protezione valgono al massimo un anno. La domanda di rinnovo va presentata al più tardi 14 giorni e al più presto tre mesi prima della scadenza della durata di validità del permesso S. La competenza per il rinnovo spetta ai Cantoni e ai rispettivi servizi di migrazione.
Come deve procedere un richiedente per ottenere lo statuto S?
Invitiamo tutte le persone richiedenti protezione a presentare la loro domanda online attraverso il portale web RegisterMe.Ciò vale per le persone che sono già arrivate in Svizzera e che non sono ancora registrate.
La registrazione avviene in un secondo momento presso il centro federale d’asilo (CFA), dove la SEM rileva i dati personali e le impronte digitali ed esamina ogni domanda individualmente (controlli di sicurezza ed esame dell’appartenenza al gruppo delle persone bisognose di protezione).
Se la persona in cerca di protezione non ha un alloggio privato, essa verrà ospitata per alcuni giorni presso il CFA. In seguito sarà assegnata a un Cantone e otterrà la decisione per posta al suo indirizzo di residenza.
Informazioni importanti sulle diverse possibilità di alloggio per i profughi nonché sulla procedura per le persone in cerca di protezione sono reperibili in questa scheda informativa (PDF, 146 kB, 31.03.2023).
Come deve procedere una persona che non vuole più beneficiare dello statuto di protezione S - per esempio perché lascia la Svizzera?
Le persone che rinunciano allo statuto di protezione in Svizzera possono farlo rivolgendo una pertinente comunicazione scritta, datata e firmata (PDF, 93 kB, 08.07.2022), all’indirizzo qui sotto – indicando il loro numero N:
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Una dichiarazione di rinuncia valida implica il termine dello statuto di protezione in Svizzera (art. 79 lett. b LAsi). Con ciò, le persone interessate non sono più soggette alla legge sull’asilo, bensì alle disposizioni generalmente valide per gli stranieri.
Quante persone è disposta ad accogliere la Svizzera in provenienza dall’Ucraina?
Non vi à contingentamento. Ottiene lo statuto S in Svizzera ogni persona che necessita di protezione (cfr. «A chi si applica lo statuto di protezione S?»). Qualora l’UE adottasse un programma di ricollocazione (relocation), la Svizzera si mostrerebbe solidale prendendovi parte.
Per quale motivo lo statuto S non è stato attivato anche per i profughi siriani o afghani?
Gran parte degli sfollati nel mondo intero trova rifugio nei Paesi vicini – anche moltissime persone provenienti dalla Siria e dall’Afghanistan. Spesso questi profughi dipendono dall’aiuto umanitario. Sinora il numero di domande d’asilo presentate in Svizzera da persone provenienti da questi Paesi è rimasto entro un ordine di grandezza gestibile per la SEM nel quadro degli iter procedurali in essere. In primo piano vi è pertanto l’aiuto sul posto, sebbene le persone minacciate possano naturalmente presentare una domanda d’asilo in Svizzera.
Con la guerra in Ucraina, la situazione è diversa. La Svizzera deve confrontarsi con un afflusso di profughi senza precedenti. Nelle prime sei settimane dall’attivazione dello statuto di protezione S la Svizzera ha registrato oltre 40 000 persone in cerca di protezione che hanno lasciato l’Ucraina per fuggire la guerra. Lo statuto di protezione S consente di concedere a questo forte numero di profughi che giungono contemporaneamente nel nostro Paese la necessaria protezione temporanea nel quadro di una procedura celere e senza esame approfondito dei motivi di fuga, senza oberare il sistema d’asilo svizzero.
Perché non espletare una procedura d’asilo (anziché conferire lo statuto S)?
Lo statuto S per le persone fuggite dall’Ucraina ha lo scopo di non oberare il sistema d’asilo, così da garantire che quest’ultimo continui a funzionare senza intoppi, pur assicurando alle persone provenienti dall’Ucraina la protezione necessaria, fondata su una solida base giuridica e senza lungaggini burocratiche.
Siccome i movimenti di fuga in provenienza dall’Ucraina pongono l’intera Europa di fronte a sfide enormi, è peraltro di cruciale importanza che gli Stati europei operino in modo coordinato. Lo statuto di protezione S corrisponde ampiamente alla protezione temporanea decisa dall’UE ai sensi della direttiva «Temporary Protection» dell’UE, statuto che tuttavia non è direttamente applicabile in Svizzera.
Come funziona il sovvenzionamento dei Cantoni da parte della Confederazione?
La Confederazione versa ai Cantoni sovvenzioni sotto forma di somme forfettarie globali per le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni (cfr. art. 88 cpv. 2 LAsi).
L’aliquota di questa somma forfettaria globale equivale a quella versata per le persone ammesse provvisoriamente (cfr. art. 22 OAsi 2). L’importo complessivo delle sovvenzioni è calcolato secondo i medesimi criteri (cfr. art. 23 OAsi 2).
Le somme forfettarie sono versate su base trimestrale (cfr. art. 5 cpv. 1 e 2 OAsi 2) a contare dall’attribuzione al Cantone, risp. dall’inizio del mese seguente (cfr. art. 20 OAsi 2). Siccome l’attribuzione cantonale avviene con effetto retroattivo dalla data di presentazione della domanda, di fatto i Cantoni ricevono le somme forfettarie globali sin dalla presentazione della domanda, risp. dall’inizio del mese seguente.
I Cantoni ricevono inoltre un contributo forfettario alle loro spese amministrative ai sensi dell’art. 91 cpv. 2bis LAsi, calcolato secondo l’art. 31 OAsi 2.
Qual è prassi della SEM in materia di asilo e allontanamento per i cittadini ucraini?
A causa della guerra in Ucraina, dal 24 febbraio 2022 la SEM ha sospeso il trattamento delle domande d’asilo pendenti dei cittadini ucraini cui è stato concesso lo statuto S (art. 69 cpv. 3 LAsi).
La SEM segue attentamente l’evolversi della situazione sul posto. Tuttavia, fino a nuovo avviso nessuno sarà allontanato verso l’Ucraina.
Entrata e partenza
In che modo le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina possono entrare in Svizzera?
La Svizzera deroga alle proprie disposizioni legali in modo da accogliere anche cittadini ucraini privi di un documento di viaggio biometrico e di un visto che intendono chiedere la protezione provvisoria in Svizzera - sempreché motivi impellenti non si oppongano all’entrata in casi specifici.
Le persone che soggiornano al di fuori dello spazio Schengen sottostanno alle disposizioni d’entrata ordinarie. Per ulteriori informazioni circa l’entrata in Svizzera si prega di rivolgersi alla rappresentanza svizzera sul posto.
Anche per le persone che entrano in Svizzera per altri motivi (p. es. turismo, visita, lavoro, studio) valgono le disposizioni d’entrata ordinarie (p. es. obbligo del visto per persone sprovviste di passaporto biometrico e in caso di attività lucrativa).
Le persone titolari dello statuto S possono viaggiare all’estero?
I titolari dello statuto S previsto dalla decisione del Consiglio federale dell’11 marzo 2022 possono viaggiare all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione (art. 9 cpv. 8 ODV). Valgono le condizioni d’entrata dei rispettivi Paesi di destinazione.
Viaggi all’interno dello spazio Schengen: con lo statuto di protezione S e un passaporto biometrico, viaggiare all’interno dello spazio Schengen è, in linea di massima, possibile se il viaggio non si protrae per oltre 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Prima di pianificare un viaggio all’estero la SEM raccomanda di verificare i requisiti di entrata presso la rappresentanza del Paese di destinazione:
Indirizzi delle rappresentanze estere in Svizzera
Per i viaggi al di fuori dello spazio Schengen la SEM raccomanda di verificare i requisiti di entrata presso la rappresentanza del Paese di destinazione:
Indirizzi delle rappresentanze estere in Svizzera
Nella seguente situazione un soggiorno all’estero può avere come conseguenza il termine dello statuto S in Svizzera: se la persona protetta trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese (cfr. art. 79 lett. a LAsi). La SEM prende in esame ogni singolo caso individualmente. Se il soggiorno all’estero dura più di due mesi si presume che la persona in questione abbia trasferito il centro della propria vita, ma questa ipotesi può essere confutata (p. es. in caso di soggiorni per motivi di studio che durano più di due mesi e sono limitati nel tempo o impegni di lavoro all’estero).
I cittadini ucraini in possesso dello statuto di protezione S possono tornare in Ucraina?
In linea di principio i viaggi in Ucraina non sono vietati, e i titolari dello statuto di protezione S possono recarsi in Ucraina per 15 giorni all’interno di un trimestre. Per il computo è determinante la data del passaggio della frontiera ucraina (andata e ritorno). Per tutto il tempo che si trattengono all’estero tali persone non hanno diritto all’aiuto sociale. Sono quindi pregate di comunicare le assenze pianificate ai servizi sociali del loro Comune di residenza. Non è necessaria un’autorizzazione di viaggio della SEM rilasciata previamente.
Se la persona protetta soggiorna per più di 15 giorni a trimestre nel Paese d’origine o di provenienza, la SEM può revocare la protezione provvisoria in Svizzera (art. 78 cpv. 1 lett. c LAsi; art. 51 OAsi 1). La SEM non procede alla revoca se la persona straniera ha intrapreso il viaggio (che si protrae per più di 15 giorni a trimestre) per cause di forza maggiore oppure per preparare il ritorno definitivo nel proprio Paese d’origine o di provenienza.
Se la persona protetta trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese, termina la protezione provvisoria (cfr. art. 79 lett. a LAsi). La SEM prende in esame ogni singolo caso individualmente. Se il soggiorno all’estero dura più di due mesi si presume che la persona in questione abbia trasferito il centro della propria vita, ma questa ipotesi può essere confutata (p. es. in caso di soggiorni per motivi di studio che durano più di due mesi e sono limitati nel tempo o impegni di lavoro all’estero).
Come funziona in concreto il ricongiungimento familiare?
Se non sono soddisfatti i requisiti per l’entrata autonoma, secondo l’articolo 71 capoverso 3 LAsi è possibile presentare alla SEM una richiesta scritta di ricongiungimento familiare al seguente indirizzo:
Staatssekretariat für Migration SEM
Direktionsbereich Asyl
Abteilung Asylverfahren und Praxis
Quellenweg 6
3003 Bern-Wabern
I coniugi, le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale, i partner registrati e i figli minorenni che si trovano all’estero ottengono un’autorizzazione d’entrata, sempreché la famiglia sia stata separata a causa del conflitto ucraino e non vi siano motivi particolari che ostino all’entrata.
Se i parenti si trovano già in Svizzera possono presentare una domanda per la concessione della protezione provvisoria. La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi, alle persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale, ai partner registrati e ai figli minorenni, se i membri della famiglia chiedono insieme la protezione in Svizzera o desiderano ricongiungersi in Svizzera dopo essere stati separati dalla fuga e non vi sono particolari motivi d’esclusione (cfr. art. 71 cpv. 1 LAsi).
A cosa deve prestare attenzione chi entra in Svizzera con un animale domestico?
Per i cani e i gatti che vengono trasportati dall’Ucraina vigono le normali disposizioni d’entrata dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
A causa dell’alto rischio di epizoozie, è vietato l’ingresso con pollame, ungulati e animali a unghia fessa. I detentori sono pregati di contattare immediatamente le autorità veterinarie locali.
Alloggio
Quali possibilità di alloggio offre la Svizzera ai profughi ucraini?
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni lavorano gomito a gomito per far fronte all’impegnativo compito di ospitare i profughi dall’Ucraina.
Centro federale d'asilo (CFA) di Berna:
nel CFA è effettuata la registrazione, dopodiché le persone vengono assegnate a un Cantone. A questo punto la responsabilità per l’assistenza ai profughi ucraini passa al Cantone. Fino alla partenza nel Cantone di assegnazione, le persone in cerca di protezione sono sistemate solo per alcuni giorni nel CFA.
Cantoni:
i profughi registrati sono ripartiti tra i Cantoni - in proporzione alla popolazione. La SEM indennizza i Cantoni mediante una somma forfettaria globale mensile di circa 1500 franchi per ogni profugo che fruisce di prestazioni dell’aiuto sociale (per il premio dell’assicurazione malattia e altre spese).
Quali norme vigono nei Cantoni? Tutte le informazioni importanti sono reperibili qui (PDF, 199 kB, 13.08.2024).
Alloggio privato:
Esistono diverse iniziative cantonali per la sistemazione presso privati di profughi provenienti dall’Ucraina. Alcuni Cantoni si avvalgono dell’intermediazione dell’Aiuto svizzero ai rifugiati (OSAR). I Cantoni decidono di propria competenza in merito all’eventuale indennizzo dei fornitori di alloggi privati.
Dove presentare un’offerta di alloggio privato per persone fuggite dall’Ucraina?
In questo contesto la SEM collabora con l’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR).
L’alloggiamento privato è soggetto a determinate condizioni?
L’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) verifica, se, nello specifico, sono adempite le condizioni fondamentali per un alloggiamento privato: sono importanti una camera da letto che si può chiudere a chiave, nonché la possibilità di accedere al bagno e alla cucina.
Maggiori informazioni (Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati OSAR)
I privati sono indennizzati per gli alloggi messi a disposizione?
Come per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse a titolo provvisorio, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per l’alloggiamento e l’assistenza di persone che fruiscono di prestazioni dell’aiuto sociale. Compete ai Cantoni decidere se e quanto devolvere ai privati che alloggiano profughi.
Assegnazione cantonale
Che cos’è l’assegnazione cantonale?
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) assegna ogni persona in cerca di protezione a uno dei 26 Cantoni svizzeri (art. 74 cpv. 1 LAsi). Questo Cantone è chiamato ad alloggiare e assistere la persona assegnatagli – oppure ad allontanarla se le viene negata la protezione provvisoria. Se necessario, il Cantone competente è chiamato a pagare l’aiuto sociale, che copre le necessità di base della vita quotidiana in Svizzera.
A quale Cantone verrò assegnato/a e come verrò informato/a?
L’assegnazione cantonale dei richiedenti l’asilo e delle persone nella procedura S viene effettuata secondo una chiave di ripartizione. Nel quadro dello statuto S, ogni Cantone accoglie un numero di persone proporzionale alla sua popolazione. Il giorno della vostra registrazione presso il centro federale d’asilo (CFA), la SEM decide a quale Cantone sarete assegnati secondo la chiave di ripartizione e ve ne informa oralmente. La decisione scritta sulla concessione dello statuto S, contenente la decisione formale di assegnazione cantonale, vi sarà trasmessa per posta.
Posso esprimere la mia opinione in merito all’assegnazione cantonale?
La SEM decide a quale Cantone assegnarvi. In linea di principio, l’assegnazione cantonale si basa sulla chiave di ripartizione. Solo nei seguenti casi avete diritto a essere assegnati allo stesso Cantone dei vostri parenti o alle vostre persone di riferimento:
- famiglia nucleare estesa: coniugi; genitori e figli minorenni; genitori e figli maggiorenni se cercano protezione senza la propria famiglia; e nonni.
- persone vulnerabili con parenti stretti al di fuori della famiglia nucleare estesa: per esempio, minorenni non accompagnati, persone con disabilità, gravi problemi di salute o infermità di vecchiaia.
Le richieste di assegnazione a parenti più lontani o amici stretti possono essere prese in considerazione solo se la chiave di ripartizione può essere rispettata.
Ho già un alloggio privato. Posso rimanere in questo alloggio?
In linea di principio, la chiave di ripartizione si applica anche alle persone con un alloggio privato organizzato autonomamente. Il vostro alloggio privato esistente può quindi essere preso in considerazione nell’assegnazione cantonale solo se la chiave di ripartizione può essere rispettata. Altrimenti sarete assegnati a un altro Cantone, che cercherà per voi un nuovo alloggio. La SEM deciderà il giorno della vostra registrazione presso il CFA in base alla chiave di ripartizione e vi informerà verbalmente.
Importante: il vostro alloggio privato può essere preso in considerazione solo se il giorno della vostra registrazione presentate al CFA una copia stampata della «Conferma di un alloggio privato (PDF, 310 kB, 22.11.2022)» con la firma della persona/famiglia ospitante.
Come deve procedere una persona che non approva la decisione di assegnazione cantonale?
Le persone in cerca di protezione possono contestare la decisione di assegnazione cantonale interponendo un ricorso al Tribunale amministrativo federale TAF. Lo possono fare unicamente adducendo una violazione del principio dell’unità della famiglia.
Inoltre, le persone che chiedono protezione hanno la possibilità di presentare una richiesta scritta di cambiamento di Cantone (PDF, 132 kB, 09.06.2022) presso la SEM. Questa domanda deve indicare il Cantone di residenza, il Cantone al quale la persona desidera essere assegnata e il motivo del cambiamento nonché tutte le persone interessate dal cambiamento di Cantone. La domanda deve essere firmata dalle persone interessate o da una persona autorizzata per procura e può essere inviata al seguente indirizzo:
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Prima che la decisione di assegnazione passi in giudicato (30 giorni dalla data della decisione sullo statuto S), la domanda viene elaborata secondo i criteri dell’assegnazione cantonale.
Dopo il passaggio in giudicato della decisione, una domanda di cambiamento di Cantone sarà approvata solo in costellazioni speciali:
- ricongiungimento della famiglia nucleare estesa: coniugi; genitori e figli minorenni; genitori e figli maggiorenni, a condizione che questi ultimi soggiornino in Svizzera senza la propria famiglia; nonni.
- Ricongiungimento di persone vulnerabili con persone di riferimento importanti esterne alla famiglia nucleare estesa (p. es. minorenni non accompagnati, persone con disabilità, gravi problemi di salute o infermità di vecchiaia), se ciò può migliorare la situazione assistenziale.
In tutte le altre costellazioni, il cambiamento di Cantone è possibile solo se i Cantoni interessati danno il loro consenso, per esempio in caso di:
- trasferimento in un alloggio privato idoneo
- trasferimento presso un lontano parente o un conoscente
- trasferimento per un’attività lucrativa fuori dal Cantone
Questioni mediche
I titolari dello statuto S hanno accesso alle cure mediche necessarie?
I cittadini ucraini possono soggiornare in Svizzera per tre mesi senza visto o autorizzazione, abitando ad esempio presso parenti o privati. In questi casi non sono soggetti all’obbligo di stipulare un’assicurazione malattia. Eventualmente dispongono di un’assicurazione di viaggio oppure la loro famiglia ospitante ha stipulato una polizza per ospiti. L’assicurazione sanitaria ucraina non copre le cure mediche in Svizzera.
Quando una persona in cerca di protezione che dipende dall’aiuto sociale presenta una domanda di concessione dello statuto di protezione temporanea S (in un CFA o tramite RegisterMe) e viene attribuita a un Cantone, scatta l’annuncio da parte del Cantone per l’assicurazione malattia obbligatoria – retroattiva dal momento del deposito della domanda. A copertura dei premi e della partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale), i Cantoni percepiscono dalla Confederazione la somma forfettaria globale.
Le persone che non dipendono dall’aiuto sociale devono adempiere autonomamente all’obbligo dell’assicurazione malattia, stipulando un’assicurazione con una compagnia di assicurazione entro 3 mesi dalla presentazione della domanda - con effetto retroattivo alla data della domanda. Queste persone si fanno carico dei premi e della partecipazione ai costi.
Se già prima di aver sollecitato lo statuto S una persona bisognosa di protezione non affiliata a un’assicurazione malattia abbisogna di cure mediche immediate, le spese, risp. l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza, sono a carico del Cantone.
Avete domande sulle terapie del cancro, sui farmaci o sul cancro in generale? Il servizio di consulenza e informazione «Linea cancro» della Lega svizzera contro il cancro vi fornirà tutte le informazioni utili.
Quali norme vigono nei Cantoni? Tutte le informazioni importanti sono reperibili qui (PDF, 199 kB, 13.08.2024).
Molte informazioni sanitarie riguardanti la Svizzera sono reperibili sulla piattaforma web migesplus.ch – anche importanti informazioni specifiche per le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina.
Quali prestazioni copre l’assicurazione malattie per le persone bisognose di protezione?
Le persone bisognose di protezione affiliate a un’assicurazione malattia hanno diritto alle prestazioni mediche di base. La scelta del medico è tuttavia limitata. Sono determinanti le indicazioni dell’autorità competente del Cantone di assegnazione. Detta autorità spiega alle persone bisognose di protezione a chi rivolgersi in caso di malattia, infortunio, problemi psichici o gravidanza.
Assicurazione contro gli infortuni: fintantoché una persona bisognosa di protezione non esercita un’attività lucrativa in Svizzera, la copertura assicurativa in caso d’infortunio è garantita dall’assicurazione malattia. Se una persona esercita un’attività lucrativa, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarla contro gl’infortuni.
Quali norme vigono nei Cantoni? Tutte le informazioni importanti sono reperibili qui (PDF, 199 kB, 13.08.2024).
In che modo la SEM assicura che i profughi traumatizzati dagli eventi bellicosi possano accedere all’assistenza psicologica necessaria?
La SEM provvede a che i profughi traumatizzati alloggiati nei CFA ricevano sostegno psicologico attraverso Medic-Help, i medici partner e gli psichiatri. I Cantoni sono competenti per provvedere a tale servizio nei Cantoni. Del resto l’assistenza psicologica è coperta dall’assicurazione malattia obbligatoria.
Quali norme vigono nei Cantoni? Tutte le informazioni importanti sono reperibili qui (PDF, 199 kB, 13.08.2024).
Protezione dei profughi da tratta di esseri umani e prostituzione
Che cosa intraprende la Svizzera per tutelare i profughi da tratta di esseri umani, prostituzione e sfruttamento?
Confederazione, Cantoni e organizzazioni partner sono consapevoli di questi rischi. Da anni la SEM sensibilizza i propri dipendenti a questa tematica e diffonde materiale informativo nei CFA. Nel contesto odierno è inoltre stata lanciata una campagna informativa (Proteggiti! Tratta di esseri umani e altre forme di abuso) - in ucraino, russo, inglese, francese, tedesco e italiano. Non esitate a scaricare e diffondere i relativi documenti PDF!
Su incarico della SEM e in stretta collaborazione con i Cantoni, I’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) fa da mediatrice per organizzare l’alloggio dei profughi ucraini. I dipendenti dell’OSAR sono presenti nei CFA e sensibilizzano i profughi anche a questi rischi.
La SEM cura inoltre contatti con fedpol, l’UDSC e la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera CCPCS allo scopo di sensibilizzare i profughi ucraini al pericolo di tratta di esseri umani e altre forme di sfruttamento.
Flyer in italiano (PDF, 7 MB, 12.10.2023)
Flyer in ucraino (PDF, 6 MB, 12.10.2023)
Flyer in russo (PDF, 6 MB, 12.10.2023)
Misure di sostegno e finanze
Come possono i profughi ucraini provvedere al proprio sostentamento in Svizzera?
La Confederazione agevola l’integrazione sociale e professionale in Svizzera: tutti i titolari di uno statuto S possono lavorare (anche come indipendenti) previa autorizzazione da parte dell’autorità cantonale competente. Non è previsto un periodo d’attesa. Le persone che ottengono lo statuto di protezione S ricevono un aiuto sociale dal Cantone cui sono state attribuite, a meno che non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. L’aiuto sociale copre il minimo esistenziale per la Svizzera. Può essere corrisposto sotto forma di contributi in natura (alloggio, vitto, articoli per l’igiene personale, ecc.) e/o in denaro. L’organizzazione concreta dell’aiuto sociale compete ai Cantoni.
Quali norme vigono nei Cantoni? Tutte le informazioni importanti sono reperibili qui (PDF, 199 kB, 13.08.2024).
Le persone con statuto di protezione S possono cambiare i loro contanti ucraini in franchi svizzeri?
La possibilità, esistente dalla fine di giugno 2022, di convertire banconote ucraine in franchi svizzeri presso alcune filiali bancarie in Svizzera è stata sospesa il 25 novembre 2022 su richiesta della Banca centrale ucraina. Il motivo della cessazione da parte della Banca centrale ucraina è la scarsa domanda. Le transazioni di pagamento senza contanti da e verso l’Ucraina continuano a essere garantite.
C’è una differenza tra le persone alloggiate privatamente e le persone sistemate in alloggi cantonali per quanto riguarda le prestazioni dell’aiuto sociale?
Sì. Di norma le persone alloggiate privatamente ricevono l’aiuto sociale sotto forma di contributi finanziari, mentre le persone sistemate in alloggi cantonali ricevono perlopiù contributi in natura. L’organizzazione concreta dell’aiuto sociale compete ai Cantoni cui le persone sono state attribuite.
Quali norme vigono nei Cantoni? Tutte le informazioni importanti sono reperibili qui (PDF, 199 kB, 13.08.2024).
Anche le persone che lavorano beneficiano di un sostegno finanziario?
L’aiuto sociale serve ad assicurare il minimo esistenziale. Pertanto, le persone che possono garantire interamente il proprio sostentamento grazie al reddito del lavoro non beneficiano dell’aiuto sociale. Possono tuttavia beneficiare di un aiuto sociale complementare qualora il loro reddito da lavoro non basti ad assicurare il loro sostentamento.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet della CDOS e della COSAS o presso il Cantone competente (PDF, 199 kB, 13.08.2024).
Tutti i Cantoni, nelle città e in numerosi Comuni, propongono offerte, corsi e programmi per sostenere i migranti, quindi anche le persone in cerca di protezione con statuto di protezione S, e per informarli sulla vita in Svizzera. Di norma, le persone con statuto di protezione S annunciate ai servizi sociali per il settore dell’asilo ottengono informazioni direttamente presso tali servizi.
Vi invitiamo a informarvi nel vostro Comune o sul sito ufficiale del vostro Cantone di residenza (PDF, 199 kB, 13.08.2024).
Anche gli interlocutori in materia di integrazione dei Cantoni e delle città potranno aiutarvi.
Qui troverete informazioni sui programmi cantonali d’integrazione.
Lavoro
Le persone con statuto di protezione S sono autorizzate a lavorare / svolgere un’attività lucrativa dipendente?
Sì, ma prima dell’assunzione d’impiego il datore di lavoro deve sollecitare una pertinente autorizzazione presso il Cantone del luogo di lavoro (PDF, 199 kB, 13.08.2024). Questa richiesta può essere presentata, senza periodo d’attesa, sin dalla concessione dello statuto S. Le persone ricevono una lettera di conferma. Poco tempo dopo ricevono anche il permesso S. Il Cantone verifica che siano rispettate le condizioni salariali e lavorative vigenti.
Le persone con statuto di protezione S sono autorizzate a esercitare un’attività lucrativa indipendente?
Sì, ma prima di iniziare l’attività, la persona con statuto S deve sollecitare una pertinente autorizzazione presso il Cantone del luogo di lavoro (PDF, 199 kB, 13.08.2024). Il Cantone esamina se sono soddisfatti i requisiti finanziari e aziendali per l’attività prevista. Tiene conto della situazione particolare della persona bisognosa di protezione.
Le persone con statuto di protezione S sono autorizzate a lavorare fuori dal Cantone di residenza?
Sì. Il datore di lavoro deve sollecitare l’autorizzazione di lavoro presso il Cantone del luogo di lavoro (PDF, 199 kB, 13.08.2024).
Se il tragitto per recarsi al lavoro è superiore a due ore o se gli orari di lavoro richiedono maggiore prossimità, la persona interessata può fare domanda di cambiamento di Cantone (cambiamento di luogo di residenza) a condizione tuttavia che non fruisca di prestazioni dell’aiuto sociale né per sé stessa né per i propri familiari. La domanda deve essere presentata alla SEM tramite questo modulo (PDF, 132 kB, 09.06.2022). La SEM decide d’intesa con i due Cantoni interessati.
Le persone con statuto di protezione S hanno accesso alle offerte dei servizi pubblici di collocamento URC?
Sì, tutte le persone residenti in Svizzera, autorizzate a lavorare e in cerca di un impiego possono beneficiare del supporto degli URC nella ricerca di un impiego. L’iscrizione è possibile non appena ottenuto lo statuto di protezione S. Le persone interessate ottengono una pertinente lettera di conferma. Il permesso S è rilasciato poco dopo.
Maggiori informazioni sono reperibili sul portale dell’assicurazione contro la disoccupazione e dei servizi pubblici di collocamento oppure sul sito Internet della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
La Svizzera riconosce i diplomi stranieri (ucraini)?
Sì, in diverse professioni i diplomi vengono riconosciuti, tuttavia solo a condizione che la persona interessata soddisfi i prerequisiti necessari per il riconoscimento professionale. Questi prerequisiti possono essere di natura tecnica o, per esempio, linguistica. Il riconoscimento del diploma è richiesto in modo imperativo solo per le professioni regolamentate in Svizzera. Se una professione è regolamentata, la situazione deve essere esaminata in dettaglio e caso per caso. Maggiori informazioni sono reperibili sulla homepage della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Dal punto di vista del diritto in materia di stranieri, l’accesso al mercato del lavoro è possibile per tutte le professioni. Per le professioni regolamentate (p. es. medico) occorre allegare l’autorizzazione necessaria per esercitare la professione.
Le persone con statuto di protezione S possono fare telelavoro per un datore di lavoro straniero?
Le attività svolte in telelavoro esclusivamente per un datore di lavoro straniero (p. es. prosieguo dell’attività svolta finora per il datore di lavoro in patria) o il prosieguo dell’attività lucrativa indipendente svolta sinora senza influsso sul mercato del lavoro svizzero, non sono considerate attività lucrative soggette ad autorizzazione. Non occorre pertanto una pertinente autorizzazione di lavoro. Il reddito di una tale attività svolta a domicilio è tuttavia considerato un reddito da lavoro e va dichiarato, all’occorrenza, alle autorità competenti.
Le persone con statuto di protezione S possono svolgere un praticantato?
Un praticantato è considerato un’attività lucrativa di durata determinata con carattere formativo. Per l’assunzione d’impiego occorre pertanto la previa autorizzazione di lavoro del Cantone del luogo di lavoro (PDF, 199 kB, 13.08.2024). A tal fine occorre presentare un programma di formazione e un contratto di lavoro di durata determinata in cui sia stato fissato un salario che sia usuale per il luogo e il settore, appropriato per la funzione e in linea con il livello di formazione della persona interessata.
Le persone con statuto di protezione S possono assolvere una formazione professionale di base?
Per accedere a una formazione professionale di base è necessario il livello di conoscenza linguistica B1 in tedesco, francese o italiano, a seconda di dove si trova la scuola professionale o l’azienda di tirocinio. Il datore di lavoro deve sollecitare il necessario permesso di lavoro presso le competenti autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alla migrazione. Una volta ottenuto un permesso di lavoro valido, l’azienda di tirocinio deve sottoporre il contratto di tirocinio per approvazione all’ufficio cantonale della formazione professionale competente.
In preparazione alla formazione professionale di base, i Cantoni offrono delle formazioni passerella che aiutano, tra l’altro, a colmare le lacune scolastiche. Per iscriversi è richiesto un livello linguistico A2. Gli uffici cantonali dell’orientamento professionale forniscono supporto e consulenza su temi come la scelta della professione, la formazione professionale e le offerte propedeutiche: orientamento.ch
Quale sostegno durante la formazione professionale di base, gli allievi possono beneficiare della supervisione didattica cantonale e di offerte di servizi collaudati (p. es. sostegno e recupero presso le scuole di formazione professionale). Le informazioni al riguardo sono disponibili presso gli uffici cantonali della formazione professionale.
Per saperne di più:
- Panoramica delle professioni in italiano e in ucraino
Borsa dei posti di tirocinio: Cercare un posto di tirocinio - orientamento.ch
Che ne è delle persone originarie dell’Ucraina che possiedono già un permesso di soggiorno e di lavoro di durata determinata in Svizzera?
I permessi di soggiorno e di lavoro di durata determinata in essere possono essere prorogati conformemente alle disposizioni vigenti del diritto in materia di stranieri. La trasformazione del permesso di soggiorno di breve durata L in permesso di soggiorno annuale B è esaminata dal Cantone del luogo di lavoro (PDF, 199 kB, 13.08.2024) o dal Cantone di residenza secondo le condizioni ordinarie. Nei casi in cui non è possibile alcuna proroga o trasformazione e le persone in questione devono tornare in Ucraina, le stesse possono richiedere lo statuto di protezione S.
Cosa dice la SEM in merito alla sicurezza della pianificazione per i datori di lavoro che vogliono assumere persone con statuto di protezione S – o per quanto riguarda le persone con statuto di protezione S che svolgono un apprendistato/una formazione in Svizzera?
Lo statuto di protezione S è orientato al ritorno. È valevole fino alla sua abrogazione da parte del Consiglio federale (art. 76 LAsi) – e fintantoché perdurerà la situazione di pericolo generale grave in Ucraina (art. 4 LAsi). La Svizzera agirà in modo coordinato con gli Stati Schengen.
Se riterrà che la situazione in materia di sicurezza sia tale da consentire il ritorno in Ucraina, il Consiglio federale abrogherà lo statuto di protezione S e definirà un termine transitorio fino al ritorno effettivo. Se sarà fatta una distinzione tra diverse categorie di persone e se saranno fissati termini di partenza diversi dovrà essere deciso a tempo debito a livello politico.
I giovani fuggiti dall’Ucraina possono restare in Svizzera fino a quando non hanno portato a termine il tirocinio – anche qualora lo statuto di protezione S venga abrogato prima della fine del periodo di tirocinio (cfr. comunicato stampa).
Scuola
A partire da quando i bambini ucraini possono frequentare la scuola?
Spetta al Cantone di assegnazione - in applicazione del diritto scolastico cantonale -, risp. al Comune determinare a partire da quando, dopo l’assunzione del domicilio, un bambino bisognoso di protezione può frequentare la scuola. In linea di principio, i bambini bisognosi di protezione sono scolarizzati quanto prima possibile. In determinate circostanze, la scolarizzazione dei bambini bisognosi di protezione può, tuttavia, richiedere un breve periodo d’attesa.
Quali norme vigono nei Cantoni? Tutte le informazioni importanti sono reperibili qui (PDF, 199 kB, 13.08.2024).
Com’è regolamentato l’accesso dei bambini alla scuola?
L’accesso alla formazione scolastica è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione federale. Il diritto fondamentale alla formazione scolastica spetta a tutti i bambini e ragazzi, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal loro statuto di soggiorno.
I 26 Cantoni e i loro Comuni sono responsabili della scuola dell’obbligo e quindi, attualmente, anche della scolarizzazione di bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina. Quando ricevono lo statuto di protezione, i profughi ucraini sono assegnati a un Cantone (lo statuto di protezione S non viene rilasciato da un Comune). Dopo essere stati assegnati a un Comune, i bambini e i ragazzi vengono ammessi direttamente a una classe regolare e beneficiano inoltre di un corso intensivo della lingua scolastica locale (tedesco, francese o italiano, a seconda della regione linguistica), oppure vengono integrati per un certo tempo in una classe per allievi di lingua straniera. In linea di principio, frequentano la scuola pubblica nel luogo di residenza. Questo vale anche per i bambini e i ragazzi che arrivano in modo indipendente e stabiliscono la loro residenza in un Comune.
La scuola dell’obbligo dura undici anni (compreso il giardino d’infanzia) ed è suddivisa, in tutti i Cantoni, in livello primario e livello secondario I (si veda anche il grafico Sistema educativo svizzero). Le autorità cantonali e comunali del luogo di soggiorno forniscono tutte le informazioni sulla frequenza della scuola.
I profughi provenienti dall’Ucraina possono studiare (o continuare i propri studi) presso università o scuole universitarie professionali Svizzere?
Le persone con statuto di protezione S possono intraprendere studi, proseguire studi iniziati in patria o perfezionarsi nel nostro Paese (le loro condizioni di soggiorno sono disciplinate attraverso la concessione dello statuto di protezione S). L’accesso allo studio viene chiarito con l’università o la scuola universitaria professionale stessa, che la persona interessata contatterà direttamente.
Diverse università hanno pubblicato online informazioni specifiche, che troverete sotto Swissuniversities.
Sono disponibili interpreti per facilitare la comunicazione (p. es. a scuola)?
La questione è disciplinata dal Cantone competente. Esistono comunque speciali app di traduzione (gratuite) per smartphone/tablet, che consentono alle famiglie ospitanti e ai profughi ucraini di comunicare abbastanza facilmente. In alcune scuole vengono impiegati insegnanti o assistenti con conoscenze della lingua ucraina per agevolare la comunicazione.
Cittadini russi / Mobilitazione parziale
La Russia ha ordinato una mobilitazione parziale e ventilato pene severe per obiettori di coscienza e disertori. Questi cittadini russi possono ottenere l’asilo in Svizzera?
La mera obiezione di coscienza o diserzione non implica il riconoscimento della qualità di rifugiato, perché la conseguente punizione non è dovuta a uno dei motivi contemplati dall’articolo 3 della legge sull’asilo. Se però sussistono circostanze specifiche per cui la punizione non si fonda soltanto sull’obiezione di coscienza (o diserzione), ma su uno dei motivi rilevanti per l’asilo di cui all’articolo 3 della legge sull’asilo ed è sproporzionatamente severa, o se oltre all’obiezione di coscienza vi sono fondati timori di essere vittima di una persecuzione per i motivi di cui all’articolo 3 della legge sull’asilo, l’obiettore di coscienza o il disertore soddisfa i criteri per la qualità di rifugiato e viene riconosciuto come tale. La SEM pertanto esamina individualmente e minuziosamente le circostanze dei singoli casi.
Cfr. Manuale Asilo e ritorno e articolo D1 (La qualità di rifugiato – disponibile solo in tedesco (PDF, 643 kB, 17.09.2020) e in francese (PDF, 986 kB, 17.09.2020))
I cittadini russi hanno bisogno di un visto per entrare in Svizzera?
La Svizzera fa parte dello spazio Schengen, pertanto i cittadini russi hanno bisogno di un visto per entrare in Svizzera (a prescindere dal motivo alla base del soggiorno). Si applicano le condizioni d’entrata ordinarie (art. 5 LStrI).
I cittadini russi possono richiedere un visto umanitario?
Coloro la cui vita o integrità fisica nel Paese d’origine o di provenienza è direttamente, seriamente e concretamente minacciata possono richiedere un visto per motivi umanitari presso una rappresentanza svizzera. L’Ambasciata di Svizzera a Mosca è competente per tutti i servizi consolari e le questioni legate al visto riguardanti le persone residenti in Russia. Verifica ed evade eventuali domande presentate da cittadini russi.
La mera possibilità di poter essere un giorno arruolati per il servizio militare generalmente non soddisfa gli elevati requisiti per il rilascio di un visto umanitario. La persona in questione deve trovarsi in una particolare situazione d’emergenza ed essere minacciata in modo diretto, grave e concreto. Inoltre, affinché le venga concesso il visto umanitario deve avere un legame con la Svizzera.
Ultima modifica 14.08.2024