L’assistenza sociale cantonale offre sostegno ai richiedenti l’asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati ammessi provvisoriamente indigenti. Il pagamento di queste prestazioni assistenziali compete ai Cantoni ed è retto dal diritto cantonale. I Cantoni possono delegare i questi compiti ai Comuni o a terzi.
L’aiuto sociale accordato ai richiedenti l’asilo e alle persone ammesse provvisoriamente deve essere fornito, nella misura del possibile, sotto forma di prestazioni in natura e deve essere inferiore a quello accordato alle persone residenti in Svizzera. I rifugiati riconosciuti hanno invece diritto alle stesse prestazioni delle persone residenti in Svizzera.
Ultima modifica 21.04.2017