Autorizzazione del Consiglio federale al perseguimento penale: chiarimenti in merito all’articolo di Tamedia

14 luglio 2022

Il 14 luglio 2022 Tamedia ha pubblicato nei suoi giornali romandi (24 Heures e Tribune de Genève) un articolo intitolato "Des militants proclimat traqués comme des terroristes" (Attivisti per il clima trattati come terroristi), facendo riferimento a un’inchiesta penale aperta dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) per sospetta provocazione e incitazione alla violenza degli obblighi militari (art. 276 del Codice penale, CP). L’MPC è l’autorità incaricata del perseguimento penale in questo caso. Trattandosi di reati che rientrano nella categoria dei reati politici, per il perseguimento è necessaria l’autorizzazione del Consiglio federale, che si pronuncia secondo il principio dell’opportunità (art. 66 LOAP in combinato disposto con art. 302 CP). Il Consiglio federale può negare l’autorizzazione per tutelare gli interessi del Paese. Dall’articolo di Tamedia emerge un’immagine falsata del ruolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

  • Parlando di "intransigenza" del capo del DFGP, l’articolo suggerisce che il capodipartimento ha la facoltà di decidere se autorizzare o meno l’MPC a perseguire penalmente un reato politico.

    Questo non è vero. L’autorizzazione al perseguimento penale può essere rifiutata solo per ragioni politiche particolari, al fine di tutelare gli interessi del Paese, come nel caso in cui non sia possibile concedere l’autorizzazione per ragioni di politica nazionale o estera (tutela degli interessi della Svizzera rispetto a uno o più Paesi terzi) o aspetti di certezza del diritto. Nel presente caso non vi erano tali ragioni.

  • Parlando di "punto di vista" del capo del DFGP, l’articolo suggerisce che il capodipartimento si sostituisce all’MPC anticipando un giudizio di colpevolezza delle persone coinvolte.

    Questo non è vero. La procedura di autorizzazione al perseguimento penale dei reati politici si limita a esaminare se per uno dei motivi sopracitati non è possibile concedere l’autorizzazione.

  • Affermando che il capo del DFGP "prende questa decisione da sola a nome dell’esecutivo", l’articolo suggerisce che, per eccesso di zelo, il capodipartimento abbia accordato l’autorizzazione al perseguimento penale senza consultare gli altri consiglieri federali.

    Questo non è vero. Secondo l’articolo 3 lettera a dell’ordinanza sull’organizzazione del DFGP, il DFGP decide in merito al perseguimento penale di reati politici e sottopone al Consiglio federale solo i casi di particolare importanza. Il presente caso non rientra in questa categoria.

Ultima modifica 14.07.2022

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