No, questi accessi pubblici continueranno ovviamente a essere ammessi. Tuttavia, per chiarire reati gravi, la polizia e i pubblici ministeri potranno, su approvazione del giudice, analizzare anche le comunicazioni avvenute attraverso questi accessi. Se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge, devono poter identificare anche gli utenti di Internet, come già previsto per gli abbonati alle reti di telefonia fissa e mobile; in caso contrario i criminali possono nascondersi troppo facilmente dietro l'anonimato.
Per chiarire reati, la polizia e i pubblici ministeri devono poter identificare anche gli utenti di accessi WLAN pubblici, a condizione che siano soddisfatte le condizioni legali per svolgere le pertinenti indagini. L'identificazione è possibile soltanto se gli utenti si annunciano alla WLAN pubblica con i dati d'accesso e se precedentemente si identificano per lo meno indirettamente. Le pertinenti procedure sono in uso già oggi e sono comode per gli utenti e poco costose per i fornitori. Si pensi ad esempio alle soluzioni in uso nelle stazioni ferroviarie, sugli autopostali o negli aeroporti, in cui l'accesso e l'identificazione per la WLAN avviene mediante un codice di conferma per SMS. Sono però ipotizzabili anche altri metodi, quali la carte di credito, la carta d'imbarco all'aeroporto o la conferma di prenotazione in albergo connessa con il numero della camera. In tal modo le autorità di perseguimento penale hanno una probabilità realistica di individuare la persona che utilizza o ha utilizzato la WLAN per pianificare o commettere un reato. Una copia di un documento d'identità, come riferito nei media, non è invece richiesta.
Per le autorità di perseguimento penale questa soluzione costituisce un progresso. Finora infatti non vi è alcun obbligo d'identificazione per accedere a una WLAN pubblica. Nei casi in cui gli utenti continuano a non doversi identificare resta invece una lacuna. L'obbligo d'identificazione si applica solo alle WLAN gestite professionalmente (cfr. domanda 5).
No. Non si tratta assolutamente di un inasprimento – tutt'al contrario: le ordinanze sono meno rigide dopo la consultazione. Si è infatti dato seguito a molte richieste dei fornitori, adeguando varie disposizioni, estendendo le scadenze e stralciando diverse norme, in particolare per quanto riguarda l'identificazione nella WLAN. In tale contesto non si tratta di sorvegliare, ma semplicemente di poter identificare un determinato utente in modo indiretto, ossia attraverso determinate informazioni (p.es. numero del cellulare).
Le ordinanze, che sono state sottoposte per parere anche alle Commissioni degli affari giuridici, sono state adeguate nei seguenti punti.
- Devono poter essere identificati soltanto gli utenti finali delle WLAN gestite professionalmente, ad esempio nelle stazioni ferroviarie o agli aeroporti. Molti fornitori impiegano già oggi sistemi per l'identificazione semplice e veloce degli utenti, ad esempio per mezzo di SMS.
- L'obbligo di identificazione indiretta si applica soltanto alle WLAN gestite a titolo professionale. Chi gestisce la propria WLAN a titolo non professionale non deve fare nulla e non è tenuto a essere in grado di identificare eventuali utenti, neppure se rende accessibile la WLAN ad esempio in occasione di un festival all'aperto. Su ordine delle autorità di perseguimento penale e previa autorizzazione del giudice, deve limitarsi a trasmettere loro i dati disponibili. Lo stesso dicasi per i proprietari di ristoranti e alberghi che mettono una WLAN a disposizione dei propri clienti.
- I fornitori di accesso a Internet che rivestono un'importanza esigua dal punto di vista economico o quelli nel settore della formazione e della ricerca possono essere esentati dall'obbligo di sorveglianza. Questi fornitori con obblighi di sorveglianza ridotti non devono conservare i metadati delle connessioni a Internet attraverso la loro WLAN pubblica. Devono semplicemente memorizzare i dati identificativi rilevati in occasione dell'identificazione durante il tempo in cui è valida l'autorizzazione dell'utente di accedere alla WLAN pubblica e per i sei mesi successivi.
- Per gli utenti stessi non cambia assolutamente nulla. Possono continuare a navigare senza restrizioni.
No. I privati che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a Internet non devono né sorvegliare qualcuno né memorizzare appositamente dati per fornirli alla polizia e al pubblico ministero per le indagini finalizzate a chiarire un reato. Tuttavia devono fornire i dati e le informazioni di cui dispongono, qualora il pubblico ministero lo richieda al Servizio SCPT per mezzo di una decisione. Devono inoltre tollerare che il Servizio SCPT esegua le sorveglianze ordinate e autorizzate.
No. Chi mette a disposizione di terzi il proprio accesso a Internet deve semplicemente mettere a disposizione del Servizio SCPT eventuali dati, fornirgli informazioni e tollerare una sua sorveglianza. Il Servizio SCPT interviene soltanto se la polizia e il pubblico ministero conducono indagini finalizzate a chiarire un reato. Le sorveglianze possono essere effettuate unicamente se il pubblico ministero le ha ordinate e se il giudice competente le ha approvate.
A partire dal 1° marzo 2018 chi compra una carta SIM deve presentare un documento d'identità al proprio fornitore affinché ne faccia una copia. Se è identificato per mezzo di un'identità elettronica o di un'identificazione online, l'acquirente della carta SIM non deve comparire personalmente.
L'obbligo d'identificazione mediante un documento (senza l'obbligo di conservarne una copia) per l'acquisto di una carta SIM si applica già oggi. Visto che tuttavia singoli fornitori non lo adempiono correttamente e che i clienti a volte si registrano con nomi di fantasia (p. es. Paolino Paperino di Paperopoli), la nuova legislazione chiede che venga conservata una copia ben leggibile del documento d'identità, affinché la polizia e il pubblico ministero possano utilizzare queste informazioni per chiarire un reato. Quest'obbligo d'identificazione si applica a tutti i clienti (pre- e postpaid).
Per l'identificazione (registrazione) ai fini dell'accesso a una WLAN pubblica non sarà necessario un documento d'identità neppure in futuro.
No, i fornitori devono consegnare tali dati soltanto se ne sono già in possesso. La situazione rimane quella odierna: i fornitori devono consegnare i dati soltanto se il pubblico ministero glieli richiede per mezzo di una decisione al fine di chiarire un reato. Grazie al nuovo disciplinamento, che prevede una procedura standardizzata, si riduce l'onere dei fornitori e delle autorità.
L'introduzione della "ricerca flessibile" nel caso di domande d'informazioni, ad esempio sul titolare di un numero telefonico o di un indirizzo IP, è stata fortemente auspicata dalle autorità di perseguimento penale in sede di consultazione. Tale ricerca impedisce che un agente della polizia debba inserire a mano diverse grafie di un nome (p. es. Nils/Niels Güggi/Gueggi/Guggi ecc.). L'inserimento delle varianti avviene invece automaticamente e quindi gli errori di scrittura o le trascrizioni da altri alfabeti non hanno alcun influsso sul risultato della ricerca.
Il nuovo diritto sgrava fortemente molti piccoli fornitori in Svizzera. Il Consiglio federale ha deciso consapevolmente di tutelare le PMI. Ecco perché la nuova legge impone obblighi completi soltanto a due dozzine dei circa 600 fornitori, ossia ai più grandi (fatturato oltre 100 mio. di franchi). Gli altri, quelli di piccole dimensioni, devono soltanto tollerare che il servizio SCPT, su ordine di un'autorità inquirente e con l'approvazione di un giudice, si procuri i dati disponibili. Allo scopo devono semplicemente concedere gli accessi necessari; non devono né adottare ulteriori provvedimenti né effettuare investimenti. I fornitori più piccoli vengono quindi sgravati rispetto al diritto in vigore.
La legge e le ordinanze esecutive saranno pubblicate nella Raccolta ufficiale. Le autorità di perseguimento penale potranno applicare le nuove disposizioni a partire dal 1° marzo 2018.
Ultima modifica 17.11.2017