La ricerca informa sull'esistenza di ditte o di nomi, identiche/identici o similari, iscritte/i nel registro centrale delle ditte; essa non comprende l'esame dell'ammissibilità giuridica. Quest'esame spetta in primo luogo all'Ufficio cantonale del registro di commercio. La verifica da parte dell'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) nell'ambito dell'approvazione dell'iscrizione rimane espressamente riservata (art. 32 ORC).
Le domande di ricerca sono trattate, senza eccezione, nell'ordine del loro arrivo. Si deve generalmente contare da 1 a 2 giorni per il trattamento e la spedizione. Non viene rilasciata alcuna informazione telefonica sulle ditte iscritte.
La tassa per la ricerca di una ditta ammonta a CHF 40.-.
Le tasse devono essere pagate in anticipo con Postcard, Visa o MasterCard.
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L'ordine è possibile solo online
- REGIX - Ricerca delle ditte
Sarete informati via e-mail sullo stato del vostro ordine. In seguito è possibile scaricare la risposta e la fattura come documenti PDF nel suo account utente.
Gli ordini ricevuti entro le 10 del mattino nei giorni di lavoro sono solitamente elaborati il giorno stesso.
Non esiste la possibilità di riservare una ditta. La protezione della ditta decorre a partire dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).
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L'UFRC propone, su www.zefix.admin.ch, una banca di dati su internet che contiene le ditte iscritte nel registro di commercio. Ognuno può effettuarvi un primo esame vertente sull'esistenza di ditte identiche o similari. Tuttavia, dato che la ricerca di ditte similari presuppone delle conoscenze tecniche particolari, vi raccomandiamo, prima di ogni costituzione di una nuova impresa o modificazione di 'una ditta, di inviare un mandato di ricerca qualificata.
- Zefix – Indice centrale delle ditte
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Le regole dettagliate riguardanti la formazione delle ditte e dei nomi sono esposte nella guida:
- Istruzione e direttiva all’attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all’esame delle ditte e dei nomi del 1° aprile 2021 (PDF, 260 kB, 22.04.2021)
Una ditta iscritta nel registro di commercio non può essere adoperata come ditta nello stesso luogo da alcun altro e nemmeno da colui che abbia un cognome ed un nome identici a quelli in essa contenuti (art. 946 cpv. 1 CO).
Le ditte delle società commerciali e società cooperative devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta in Svizzera di società che rivestono una di queste forme giuridiche (art. 951 CO).
Oltre l’esame dell’ammissibilità delle ditte le autorità del registro di commercio verificano se esiste un’identità tra due ditte. Se del caso rifiutano d’iscrivere una nova ditta identica ad una già iscritta.
La questione a sapere se due ditte siano simili o se tale similitudine sia suscettibile di creare confusione va decisa dal tribunale competente (art. 956 CO).
La questione dell’identità non può essere delineata in modo generale e astratto a causa della quantità di elementi di cui bisogna tener conto, bensì va esaminata caso per caso.
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Secondo le circostanze può nascere un conflitto tra un marchio protetto ed una ditta iscritta / un nome iscritto. Per chiarimenti riguardo marchi similari o identici, vogliate rivolgervi direttamente all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berna (T +41 31 377 77 77; info@ipi.ch)
- Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)
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Di seguito sono indicati alcuni punti rilevanti. L’UFRC ha in oltre emanato una direttiva interna concernente l’esame dell’identità delle ditte del 1° aprile 2021:
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Direttiva interna concernente l’esame dell’identità delle ditte dal 1° aprile 2021 (PDF, 135 kB, 26.07.2021)
L'insieme delle lettere dell'alfabeto latino, minuscole o maiuscole, e delle cifre arabe possono essere utilizzate in una ditta; sono esclusi le immagini ed i segni particolari (p. es. §, %, $, @). Solo uno spazio normale può essere intercalato fra i diversi segni. Contrariamente al marchio, le particolarità grafiche (design, logo, simbolo, colore, stampa in nero ecc.) non possono essere iscritte.
La ditta deve rispettare il principio di veridicità e non deve trarre in inganno (art. 944 cpv. 1 CO). Le indicazioni contenute nella ditta devono concordare con lo scopo dell'impresa e non devono trarre in inganno sulla provenienza dei prodotti o servizi. Le designazioni geografiche possono essere utilizzate se sono materialmente fondate e non ledono alcun interesse pubblico. L'uso di designazioni aventi un carattere ufficiale come "Confederazione", "federale", "Cantone", "cantonale", "Comune", "comunale" e di tutti gli altri termini o espressioni che rinviano a un’autorità svizzera o a un’attività statale o semistatale è generalmente vietato. Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate nella ditta solamente da enti giuridici, i quali esercitano un'attività statale o semistatale (art. 9 cpv. 2 LPSt).
Nella ditta delle società commerciali e delle società cooperative deve sempre essere indicata la forma giuridica per esteso o in forma abbreviata (art. 950 CO).
Qualora la ditta sia tradotta in più lingue, le diverse versioni linguistiche devono concordare e tutte le traduzioni devono essere iscritte nel registro di commercio. La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve contenere l’indicazione della forma giuridica in una lingua nazionale svizzera. L’iscrizione della ditta nel registro di commercio anche con un’aggiunta della forma giuridica in inglese, è soltanto ammissibile in forma di una traduzione.
Le regole delle ditte elencate si applicano per analogia anche ai nomi delle associazioni e delle fondazioni.
Ultima modifica 28.02.2022
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