1. Definizione
Molti Paesi non estradano i propri cittadini. Per evitare che persone sfuggano al perseguimento penale, esiste la possibilità di presentare una domanda di perseguimento penale in via sostitutiva (o domanda di assunzione del perseguimento penale) e quindi di delegare il perseguimento penale al Paese d’origine della persona perseguita. Le basi legali applicabili si trovano segnatamente nei rispettivi diritti nazionali, nella Convenzione europea di estradizione, nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale oppure in accordi bilaterali di estradizione o di assistenza giudiziaria. In Svizzera le condizioni per la delega e l’assunzione del perseguimento penale sono disciplinate dalla legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale. L’Ufficio federale di giustizia (UFG, Settore estradizione) è competente per presentare e ricevere le domande di perseguimento penale in via sostitutiva.
Di norma, la delega del perseguimento penale è possibile unicamente quando entrambi gli Stati hanno la competenza giurisdizionale per un tale perseguimento, la quale è determinata segnatamente dal principio territoriale (reato sul proprio territorio nazionale) e dal principio della personalità attiva (nazionalità dell’autore) o passiva (nazionalità della vittima). In virtù del principio dell’universalità, in caso di reati particolarmente gravi quali il genocidio, i crimini di guerra o i crimini contro l’umanità, la competenza giurisdizionale può sussistere indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso il reato e dalla nazionalità dell’autore o della vittima.
2. Delega del perseguimento penale all’estero
I ministeri pubblici dei Cantoni, il Ministero pubblico della Confederazione o altre autorità di perseguimento penali sottopongono all’UFG la proposta di presentare una domanda di perseguimento penale in via sostitutiva a uno Stato estero. Fanno eccezione i casi con la Germania, l’Austria e l’Italia in cui, in virtù di accordi bilaterali, è possibile trasmettere la domanda direttamente alle autorità di perseguimento penali competenti a livello locale.
La proposta dell’autorità di perseguimento penale deve contenere le informazioni e gli atti seguenti:
- indicazioni più precise possibile sull’identità, la nazionalità e il luogo di soggiorno della persona perseguita (sono inammissibili deleghe del perseguimento contro ignoti o contro una persona il cui luogo di soggiorno non è noto);
- esposto della fattispecie;
- qualificazione giuridica dei fatti e disposizioni penali applicabili;
- atti del dossier penale ed eventuali elementi di prova.
Condizioni
L’UFG esamina se la proposta adempie le condizioni legali necessarie alla delega del perseguimento penale all’estero. In particolare, la legislazione dell’altro Stato deve ammettere il perseguimento e la repressione giudiziaria del reato, la persona perseguita deve dimorare in quello Stato e la sua estradizione alla Svizzera deve essere inappropriata o inammissibile (p. es. perché la pena comminata è di minore entità). In casi eccezionali, la delega del perseguimento penale può avvenire parallelamente all’estradizione della persona perseguita, se la delega del perseguimento penale per ulteriori reati ne consentirà verosimilmente un migliore reinserimento sociale.
I fatti alla base della domanda di assunzione del perseguimento penale devono presentare gli elementi costitutivi di un’infrazione penale punibile sia secondo il diritto svizzero che secondo il diritto estero (doppia punibilità) e non devono essere prescritti nello Stato estero. La domanda non deve inoltre essere indirizzata a uno Stato in cui sussiste un fondato rischio di lesione dei diritti dell’uomo e dei diritti di procedura. L’importanza del reato deve infine giustificare l’avvio del procedimento e non può quindi trattarsi di un caso bagatellare.
Se le condizioni sono riunite, l’UFG presenta la domanda al ministero della giustizia estero. In caso contrario, la respinge. Nei casi in cui è prevista la via diretta, sarà l’autorità di perseguimento penale svizzera stessa a decidere sull’adempimento delle condizioni legali.
Diritto di ricorso limitato
In linea di massima, la presentazione di una domanda di assunzione del perseguimento penale svizzera non è impugnabile, poiché rallenterebbe la procedura penale e ostacolerebbe la messa al sicuro delle prove. Soltanto la persona perseguita, con dimora abituale in Svizzera, può impugnare la presentazione di una simile domanda dinanzi al Tribunale penale federale. L’autorità di perseguimento penale svizzera può ricorrere al Tribunale penale federale contro una decisione dell’UFG di non presentare la domanda. Il ricorso al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale penale federale non è previsto.
Effetti
Se uno Stato estero assume il perseguimento penale, le autorità svizzere non possono prendere altri provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita. Se lo Stato estero condanna o assolve la persona perseguita oppure pronuncia il non luogo a procedere per mancanza di prove, la Svizzera è legata a queste decisioni. Se lo Stato estero rifiuta la domanda o non è in grado di portare a termine il procedimento, l’autorità svizzera può riprendere il perseguimento. La domanda di perseguimento penale in via sostitutiva può essere ritirata se la persona perseguita viene arrestata in Svizzera o se è estradata alla Svizzera, sempreché nello Stato richiesto il procedimento non sia già stato concluso con una decisione obbligatoria.
3. Assunzione del perseguimento penale da parte della Svizzera
L’UFG riceve le domande estere di assunzione del perseguimento penale e – se è data la sovranità penale svizzera – le trasmette all’autorità di perseguimento penale svizzera, che in seguito comunica la sua decisione di accettare o meno la domanda all’UFG, all’attenzione delle autorità straniere. Fanno eccezione i casi che interessano la Germania, l’Austria e l’Italia, in cui in virtù di accordi bilaterali le domande sono presentate direttamente all’autorità preposta al perseguimento penale competente a livello locale.
In rari casi, la Svizzera può accettare una domanda pur non avendo la sovranità penale. Può in particolare, assumere il perseguimento penale in via sostitutiva nei confronti di uno straniero dimorante in Svizzera se l’importanza del reato non giustifica l’estradizione e l’assunzione del perseguimento sembra opportuna riguardo al reinserimento sociale di costui. In questi casi l’UFG, dopo aver conferito con l’autorità incaricata del perseguimento penale, decide se accettare la domanda straniera.
Ultima modifica 31.01.2023