L'assistenza organizzata al suicidio va disciplinata espressamente; Il Consiglio federale prende atto dei risultati della consultazione
Berna, 17.09.2010 - In occasione della procedura di consultazione, una netta maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni interessate si è espressa a favore di un disciplinamento esplicito dell'assistenza organizzata al suicidio a livello federale. Venerdì il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di fissare gli obblighi di diligenza proposti per i collaboratori delle organizzazioni di aiuto al suicidio basandosi sui risultati della consultazione e di presentare il relativo messaggio entro la fine del 2010. Contemporaneamente il Dipartimento federale dell'interno avanzerà proposte per incentivare maggiormente la prevenzione del suicidio e la medicina palliativa.
I meccanismi di controllo statali e professionali esistenti non sono abbastanza efficaci, per cui il Consiglio federale ritiene che sia necessario imporre nuove linee guida e nuovi limiti. Per tale motivo lo scorso autunno ha posto in consultazione due varianti di modifica del diritto penale che prevedevano, da un lato, rigidi obblighi di diligenza per i collaboratori delle organizzazioni di aiuto al suicidio e, dall'altro, il divieto dell'assistenza al suicidio. 22 Catoni, 8 partiti e 54 organizzazioni hanno confermato la necessità di agire sul piano legislativo. Soltanto 4 Cantoni, 5 partiti e 16 organizzazioni ritengono che il diritto in vigore sia sufficiente a impedire possibili abusi.
Nessun consenso
Sebbene una netta maggioranza confermi la necessità di agire a livello federale, vi sono pareri discordanti sulla modalità di regolamentazione dell'assistenza organizzata al suicidio. 35 partecipanti alla consultazione si esprimono a favore di rigidi obblighi di diligenza (variante 1), 20 a favore di un divieto dell'assistenza organizzata al suicidio (variante 2) e 22 propugnano una legge speciale. La variante 1 è stata criticata perché troppo complessa e imprecisa. Inoltre è stata definita inammissibile e discriminatoria la disposizione secondo cui l'assistenza organizzata al suicidio deve essere riservata ai malati terminali. Sono poi state espresse riserve in merito alla disposizione che prevede il ricorso a tre medici per l'assistenza al suicidio: uno che certifichi la capacità di discernimento, uno che attesti la malattia letale e uno che prescriva il narcotico pentobarbitale sodico. La variante 2 è stata rigettata soprattutto perché ritenuta una limitazione inammissibile del diritto all'autodeterminazione.
Diversi partecipanti alla consultazione preferirebbero una legge speciale che disciplinasse l'attività delle organizzazioni di aiuto al suicidio e hanno proposto di assoggettarle a un obbligo di autorizzazione oppure di istituire un meccanismo di vigilanza medica oppure un controllo da parte delle autorità. Numerosi partecipanti hanno inoltre esortato il Consiglio federale a incentivare maggiormente la prevenzione del suicidio e la medicina palliativa.
Fissazione di obblighi di diligenza
Tre quarti dei partecipanti alla consultazione hanno confermato la necessità di agire sul piano legislativo. Il Consiglio federale resta fedele alla propria intenzione di disciplinare espressamente l'assistenza al suicidio nel diritto penale e intende elaborare un progetto di legge da presentare al Parlamento sulla base della variante 1. A tal fine il DFGP coinvolgerà esperti esterni e prenderà in considerazione le critiche mosse in sede di consultazione. Il DFI presenterà inoltre al Consiglio federale proposte per incentivare maggiormente la prevenzione del suicidio e la medicina palliativa.
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Ultima modifica 26.06.2024