Migliorare la compensazione previdenziale in caso di divorzio; Il Consiglio federale pone in consultazione l’avamprogetto

Berna, 16.12.2009 - Il Consiglio federale intende colmare le lacune delle norme vigenti in materia di compensazione previdenziale in caso di divorzio, rivedendo il Codice civile (CC) e altre leggi. Mercoledì ha posto in consultazione l’avamprogetto unitamente al rapporto esplicativo. La procedura di consultazione si concluderà il 31 marzo 2010.

In caso di divorzio i diritti alle prestazioni degli istituti di previdenza professionale rappresentano un importante (e talvolta l'unico) bene patrimoniale di cui dispongono i coniugi. Di conseguenza è importante specificare le modalità di suddivisione di tali valori patrimoniali. In seguito alla revisione del diritto del divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, la prestazione d'uscita acquisita nel corso del matrimonio va di regola suddivisa in parti uguali. Se non è possibile dividere l'avere previdenziale, il coniuge avente diritto riceve un'indennità adeguata.

Incontestato il principio della compensazione previdenziale

Nessuno mette in discussione il senso e la necessità della compensazione previdenziale. Tuttavia, al diritto in vigore vengono mosse varie critiche: è poco chiaro o difficile da attuare in molti punti importanti; il coniuge che non svolge attività lucrativa è sistematicamente svantaggiato; il coniuge avente diritto non ha la possibilità di far valere direttamente e autonomamente alcun diritto nei confronti dell'istituto di previdenza se, al momento del divorzio, per il coniuge debitore è già sopraggiunto il caso di previdenza. Dovrebbe quindi accontentarsi di un'indennità adeguata molto incerta, che - nel caso di una rendita - verrebbe meno alla morte del coniuge debitore.

Il momento del divorzio non è più determinante

Basandosi sui lavori preliminari di una commissione peritale istituita dall'Ufficio federale di giustizia, il Consiglio federale propone una serie di modifiche volte a colmare le lacune dell'attuale normativa in materia di compensazione previdenziale in caso di divorzio. La principale novità prevista dall'avamprogetto è la suddivisione in parti uguali dei fondi di previdenza acquisiti nel corso del matrimonio anche se al momento del divorzio per il coniuge debitore è già sopraggiunto il caso di previdenza (invalidità o pensionamento). Diversamente dal diritto in vigore, in linea di principio l'avamprogetto prevede la compensazione previdenziale indipendentemente dal fatto che il divorzio avvenga prima o dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza, risolvendo in tal modo il problema della mancata tutela delle cosiddette vedove divorziate.

Maggiore flessibilità

L'avamprogetto specifica e allenta le condizioni che devono essere adempiute perché il giudice o un coniuge possano derogare al principio della suddivisione in parti uguali dei fondi di previdenza acquisiti durante il matrimonio. Ai coniugi è riconosciuto il diritto di accordarsi sulla compensazione previdenziale o sulla rispettiva rinuncia totale o parziale, a condizione che non venga compromessa una previdenza adeguata.

Migliore protezione del coniuge avente diritto

Altre proposte mirano a migliorare la protezione del coniuge avente diritto, nella maggior parte dei casi la moglie che nel corso del matrimonio non svolge un'attività lucrativa o la svolge solo parzialmente: un assicurato che intende richiedere una liquidazione in capitale o la costituzione in pegno di un immobile finanziato con fondi di previdenza necessita del consenso del coniuge. Inoltre, l'avamprogetto garantisce che i fondi della previdenza professionale non vengano trasferiti dal regime obbligatorio a quello sovraobbligatorio. Infine, l'istituto collettore è tenuto ad accettare fondi di previdenza che un coniuge riceve nell'ambito della compensazione previdenziale e a convertirli in una rendita.

Soluzione di questioni controverse

L'avamprogetto chiarisce inoltre varie questioni controverse, come per esempio il calcolo della prestazione d'uscita al momento del divorzio, il prelievo anticipato di fondi di previdenza per l'acquisto di una proprietà d'abitazione ad uso proprio nonché la compensazione previdenziale nelle relazioni internazionali. Infine, gli istituti di previdenza vengono obbligati a comunicare annualmente all'Ufficio centrale del 2° pilastro il loro effettivo di assicurati, affinché i giudici del divorzio che devono pronunciarsi sulla compensazione previdenziale possano più facilmente tener conto di tutti i beni patrimoniali in causa.


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Ultima modifica 30.01.2024

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