Lotta ancora più efficiente contro il terrorismo - Il Consiglio federale prepara la ratifica di due Convenzioni dell'ONU

Berna, 26.06.2003 - A fine settembre, la Svizzera ratificherà le due ultime Convenzioni dell'ONU per la lotta contro il terrorismo. Grazie a questi due strumenti si potrà operare in modo efficiente contro il finanzia-mento del terrorismo e contro gli attentati terroristici con esplosivo. Il Consiglio federale ha inoltre posto in vigore per il 1°ottobre 2003 le relative modifiche del Codice penale.

La prevenzione e la repressione del terrorismo attraverso la cooperazione internazionale hanno assunto un'importanza significativa dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. In tale ottica, nel quadro del diritto internazionale pubblico sono state in particolare adottate dodici Convenzioni ONU e protocolli addizionali per la repressione del terrorismo, di cui la Svizzera ne ha già ratificate e attuate dieci. Aderendo alle due restanti, il Consiglio federale intende far sì che anche in futuro la Svizzera non rappresenti un luogo attrattivo per terroristi o per il sostegno ad attività terroristiche.

Prevenire e combattere gli attentati terroristici

Aderendo alla Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, gli Stati membri si impegnano a punire penalmente gli autori e i complici di attentati compiuti con cariche esplosive o altri congegni letali (p. es. con prodotti chimici tossici o con armi biologiche). La Convenzione disciplina inoltre la cooperazione internazionale in materia di prevenzione e di lotta contro gli attentati terroristici. La Convenzione è compatibile con il diritto svizzero in vigore e non crea nessun nuovo obbligo.La Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo estende la punibilità alle premesse dell'attività terroristica, al fine di togliere al terrorismo le sue fondamenta finanziarie. Una serie di misure preventive e repressive è destinata a ostacolare le transazioni finanziarie, che altrimenti potrebbero contribuire al successo di operazioni terroristiche. La Svizzera ha firmato la Convenzione già due anni fa e con la ratifica farà sì che la sua piazza finanziaria non venga sfruttata per sostenere economicamente tali attività terroristiche.

Nuove norme in materia penale

Ponendo in vigore due norme penali il 1°ottobre 2003, il Consiglio federale permetterà alla Svizzera di onorare gli impegni presi nell'ambito della Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo: la norma penale sul finanziamento del terrorismo prevede una sanzione penale per chi raccoglie beni patrimoniali o li mette a disposizione con l'intenzione di sostenere atti terroristici. La disposizione sulla responsabilità dell'impresa, già definita nel quadro della revisione della Parte generale del Codice penale, è inoltre estesa al finanziamento del terrorismo.

Identificazione di utenti di carte prepagate

Nel dibattimento concernente la ratifica e l'applicazione della Convenzione per la repressione del terrorismo il Parlamento aveva aggiunto nella legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni una disposizione relativa all'obbligo di identificazione di carte prepagate. Durante almeno due anni dopo l'inizio della relazione commerciale con il cliente, gli offerenti devono poter fornire informazioni circa gli utenti delle carte prepagate (nome, indirizzo e, eventualmente, professione). Questa regolamentazione corrisponde a un'esigenza delle autorità preposte al perseguimento penale: infatti i criminali usano viepiù carte prepagate che assicurano loro l'anonimato. Anche tra i gruppi terroristici l'uso di carte prepagate svizzere è ricorrente. Tale disposizione non è però indispensabile all'attuazione delle Convenzioni ed entrerà pertanto in vigore soltanto il 1°luglio 2004. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disporrà così di più tempo per attuare tale disposizione insieme agli offerenti di servizi di telecomunicazione e ai rappresentanti delle autorità preposte al perseguimento penale.


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Ultima modifica 30.01.2024

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