Persone con doppia cittadinanza

In Svizzera, la doppia cittadinanza è permessa senza restrizioni dal 1° gennaio 1992. Chi acquisisce la cittadinanza svizzera non deve pertanto più rinunciare alla cittadinanza precedente. È tuttavia possibile che il diritto dello Stato di origine preveda la perdita automatica della cittadinanza in caso di acquisto della cittadinanza di un altro Stato.

Dal momento in cui quasi in tutti gli Stati gli uomini e le donne sono equiparati per quanto riguarda la trasmissione della cittadinanza ai propri figli, la maggior parte delle doppie cittadinanze non è più derivata dalla naturalizzazione. I figli di genitori plurinazionali acquisiscono infatti almeno due cittadinanze.

I cittadini svizzeri che all’estero acquisiscono un’altra cittadinanza non devono rinunciare alla cittadinanza svizzera – sempreché per acquisire la sua cittadinanza l’altro Stato non chieda di rinunciare alla cittadinanza precedente.

In caso di naturalizzazione in Svizzera, le autorità svizzere non possono fornire informazioni sulla perdita o il mantenimento della cittadinanza precedente. Chi desidera ottenere tali informazioni può contattare le autorità competenti dello Stato in questione. In Svizzera queste autorità sono le rispettive rappresentanze diplomatiche o consolari.

Servizio militare per persone con doppia cittadinanza

Il servizio militare va di regola prestato nello Stato in cui la persona in questione è domiciliata al momento del reclutamento. Chi ha prestato servizio militare all’estero non è più reclutato in Svizzera.
  

Ultima modifica 20.12.2020

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