Procedura Dublino
Lo spazio Dublino comprende 27 Stati dell’Unione europea nonché Norvegia, Islanda, Principato del Liechtenstein e Svizzera. La procedura Dublino si fonda sostanzialmente su due regolamenti del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea che stabiliscono i criteri per determinare la competenza di uno Stato Dublino a effettuare la procedura d’asilo, di modo che un solo Stato membro sia competente per l’esame di una data domanda d’asilo. Non mira però a uniformare le procedure d’asilo nello spazio Dublino. Una volta determinata la competenza si applica il diritto nazionale dello Stato Dublino competente.
Diversi criteri disciplinano la competenza per una procedura d’asilo. Uno Stato Dublino può ad esempio essere competente per l’esecuzione di una procedura d’asilo se il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in tale Stato o se vi ha già svolto una procedura, oppure se un famigliare stretto del richiedente vi ha già avviato una procedura d’asilo o vi soggiorna regolarmente. A determinate condizioni, infine, uno Stato Dublino è competente se ha rilasciato al richiedente un visto o un titolo di soggiorno o se il richiedente vi ha soggiornato a lungo irregolarmente.
Il sistema Dublino si propone di evitare le domande multiple in quanto per un richiedente è sempre competente un solo Stato associato. Nel campo d’applicazione dell’Accordo di associazione a Dublino rientrano però soltanto i cittadini di Paesi terzi, ossia le persone che non possiedono la cittadinanza di uno Stato Dublino. La procedura Dublino non è applicabile ai cittadini di uno Stato Dublino che presentano una domanda d’asilo in Svizzera. In questo caso sono di norma applicabili gli accordi di riammissione bilaterali.
I richiedenti l’asilo in Svizzera sono sottoposti a un interrogatorio sulle generalità della persona e le loro impronte digitali sono confrontate con i dati nell’unità centrale Eurodac. In tal modo si può di norma verificare se il richiedente è già stato oggetto di una procedura d’asilo in un altro Stato Dublino.
Ciò fonda sostanzialmente la competenza di tale Paese. L’interrogatorio sulle generalità della persona serve ad accertare eventuali altri fatti, come ad esempio il soggiorno di famigliari stretti in altri Stati Dublino, che permetterebbero anch’essi di determinare la competenza. Se ritiene che la competenza spetti a un altro Stato Dublino, la Svizzera chiede a tale Paese di prendere in carico la persona in questione (cosiddetta procedura Out). Se la richiesta è accolta, le autorità emanano una decisione di non entrata nel merito. Il richiedente l’asilo deve lasciare la Svizzera e lo Stato Dublino competente deve eseguire la procedura d’asilo. Ovviamente tali regole di competenza valgono anche per la Svizzera: se un richiedente presenta una domanda d’asilo in un altro Stato Dublino e la Svizzera è competente per la procedura d’asilo secondo i criteri previsti, deve lasciare entrare il richiedente (cosiddetta procedura In) ed esaminare la domanda d’asilo.
Eurodac
No, tale rischio non esiste. L’accesso ai dati Eurodac è limitato. Gli Stati membri possono unicamente registrare i dati ed effettuare i confronti. Non possono invece consultare dati introdotti da altri Stati. Inoltre le schede delle impronte digitali recano solo un codice numerico attribuito dallo Stato membro competente e decifrabile unicamente dallo stesso. Il codice non consente di identificare la persona.
A seconda della categoria di persone, le impronte digitali sono conservate per dieci (richiedenti l’asilo) o 18 mesi (entrata illegale nello spazio Dublino). Le impronte digitali delle persone il cui soggiorno nello spazio Dublino è irregolare non sono registrate bensì trasmesse a Eurodac unicamente ai fini del confronto. I predetti termini sono consoni a quelli previsti dalla Svizzera per i richiedenti l’asilo.
Uno Stato membro che naturalizza una persona deve provvedere affinché le impronte digitali sia cancellate da Eurodac al momento della decisione. Il regolamento Eurodac del Consiglio concede a ogni persona registrata un diritto di informazione e di rettifica. Lo Stato Dublino competente che ha rilevato le impronte digitali deve dunque fornire alla persona in questione, su richiesta, informazioni sui dati registrati, che se chiesto devono essere cancellati. Le persone le cui impronte digitali sono rilevate nel quadro di un processo Eurodac devono essere previamente informate in merito agli scopi del rilevamento e sul diritto di informazione e di rettifica.
Ultima modifica 16.06.2024