Prassi di MROS sulla legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP)

Campo d’applicazione dell’articolo 7 LVP rispetto all’articolo 9 LRD

La legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP; RS 196.1) è entrata in vigore il 1° luglio 2016 e attribuisce nuove competenze a MROS. Alcuni intermediari finanziari si sono rivolti sia al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sia a MROS per chiedere chiarimenti riguardo all’obbligo di notifica sancito dalla nuova legge. In risposta a tali domande, le due autorità presentano qui di seguito una posizione comune:

A. Entrata in vigore della nuova legge e autorità competenti

La LVP sancisce, per le persone e istituzioni, un obbligo di notifica e di informazione secondo cui occorre segnalare senza indugio a MROS i valori patrimoniali sottoposti a un provvedimento di blocco (art. 7 cpv. 1–3 LVP). MROS in seguito trasmette al DFAE e all’Ufficio federale di giustizia (UFG) le informazioni contenute nelle notifiche (art. 7 cpv. 6 LVP).

Come dimostra la prassi precedente all’entrata in vigore della LVP, le persone o le istituzioni, quando sono in dubbio se in una determinata circostanza debbano effettuare una notifica, tendono talvolta a prendere contatto con l’autorità competente per chiedere precisazioni. Fino al 30 giugno 2016, esse contattavano a tal fine il DFAE e più precisamente la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP). Dal 1° luglio 2016, dovesse ricevere ulteriori domande di delucidazione, il DFAE (DDIP) invita le persone o istituzioni in questione a rivolgersi a MROS, la nuova autorità competente in materia.

Attualmente risulta ancora pendente un numero limitato di domande d’informazione indirizzate al DFAE (DDIP) prima del 1° luglio 2016. e. In mancanza di una specifica disposizione transitoria nella LVP, tali domande saranno trattate ed evase dal DFAE (DDIP) che provvederà a mettere MROS in copia nella corrispondenza effettuata in merito.

Gli articoli 7 e 13 LVP fissano le nuove competenze e i nuovi compiti attribuiti a MROS. Secondo tali disposizioni, quest’ultimo non è tenuto a procedere a un’analisi delle informazioni ricevute in virtù dell’articolo 7 LVP, contrariamente a quanto sancito dall’articolo 23 LRD per le comunicazioni pervenute sulla base della stessa LRD.

B. Notifica ai sensi dell’articolo 7 LVP

La notifica ai sensi dell’articolo 7 LVP è meno dettagliata rispetto alla comunicazione di sospetto in virtù dell’articolo 9 LRD. MROS ha quindi allestito un modulo ad hoc che sarà reso disponibile online sul sito di fedpol affinché le persone e le istituzioni interessate possano notificare con maggiore facilità i valori patrimoniali bloccati.

Espressioni «persone politicamente esposte all’estero (PPE)» e «persone vicine»
Nella prassi, non presenta alcuna difficoltà l’obbligo di notificare i conti bancari intestati alle PPE, ai sensi dell’articolo 2 lettera a LVP (o di cui le PPE sono gli aventi economicamente diritto), che sono elencate nelle liste allegate alle ordinanze di blocco di valori patrimoniali. Lo stesso vale quando una persona vicina ai sensi dell’articolo 2 lettera b LVP figura anch’essa sulle medesime liste. Nella maggior parte dei casi gli intermediari finanziari effettuano questo tipo di notifica con grande rapidità, nell’arco di appena pochi giorni dopo l’entrata in vigore di una nuova ordinanza di blocco emanata dal Consiglio federale.

Espressione «valori patrimoniali»
L’articolo 2 lettera c LVP fornisce una definizione legale di «valori patrimoniali». Il messaggio concernente l’adozione della LVP esplicita tale nozione facendo riferimento alla sua accezione nel diritto penale. I valori patrimoniali possono essere beni materiali o immateriali, mobili o immobili. Il messaggio rimanda anche a vecchie ordinanze di blocco in cui si parlava di «averi» e «risorse economiche» utilizzando la terminologia inerente al disciplinamento delle sanzioni. Alla luce di quanto precede risulta che la definizione di valori patrimoniali di cui all’articolo 2 lettera c LVP ha una portata molto ampia (FF 2014 4585 seg.). Sono quindi considerati valori patrimoniali («averi» secondo la vecchia terminologia) tutte le attività finanziarie, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni. Sono anche valori patrimoniali («risorse economiche» secondo la vecchia terminologia) i valori patrimoniali di qualsiasi tipo, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso.

Nozione di «persone o istituzioni»
L’espressione «persone o istituzioni» contemplata dalla LVP è di vasta applicazione ed è stata oggetto di precisazioni durante i lavori preparatori. Anzitutto comprende gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LRD e i commercianti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD. Include anche altri attori che non sono soggetti agli obblighi di diligenza sanciti dalla LRD, ad esempio autorità quali gli uffici dei registri fondiari che sono tenuti a segnalare gli immobili oggetto di un provvedimento di blocco (FF 2014 4599). Rientrano nel campo d’applicazione di tale nozione anche gli amministratori di società, i gestori patrimoniali, i depositari di valori o i commercianti (FF 2014 4599).

C. Coordinazione LVP - LRD

In certi casi si sono verificate difficoltà pratiche quando alcuni intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LRD sono stati chiamati ad accreditare, su conti bancari svizzeri intestati a persone o società commerciali non figuranti sulle liste di blocco, dei bonifici in entrata corrispondenti all’esecuzione di contratti commerciali conclusi con società estere controllate da PPE elencate nelle liste pertinenti. Tali difficoltà possono occorrere in particolare durante l’esecuzione di contratti di vendita internazionale di merci quando il venditore dispone di un conto in Svizzera e l’acquirente è una società con sede all’estero e controllata da una PPE figurante su una lista di blocco. In tale contesto, gli intermediari finanziari che ricevono un versamento dall’estero, talvolta si chiedono se l’importo possa essere accreditato sul conto svizzero intestato al cliente senza notificare la transazione in virtù della LVP o se la somma debba invece essere bloccata in quanto «valore patrimoniale» di una PPE elencata e quindi essere oggetto di una notifica.

Principi da seguire nell’applicazione dell’articolo 7 LVP
Sebbene gli obiettivi della LVP e della LRD non siano gli stessi, le due leggi sono comunque complementari e nella prassi devono essere quindi applicate in modo coerente. Incaricando esclusivamente MROS in veste di «sportello unico» della ricezione delle notifiche al posto del DFAE è stata chiaramente espressa, durante i lavori preparatori e i dibattiti parlamentari (FF 2014 4599), la preoccupazione di facilitare quanto più possibile l’attuazione della LVP per gli intermediari finanziari. Occorre pertanto fare in modo che la notifica ai sensi dell’articolo 7 LVP e la comunicazione in virtù dell’articolo 9 LRD non portino a risultati non sufficientemente coordinati o addirittura contraddittori. In tale contesto è necessario rispettare i principi seguenti:

  1. L’invio di una notifica ai sensi dell’articolo 7 LVP non solleva l’intermediario finanziario o il commerciante in questione dall’effettuare, laddove necessario, una comunicazione di sospetto in virtù dell’articolo 9 LRD (FF 2014 4599) né dal soddisfare i pertinenti obblighi di diligenza sanciti dalla LRD.
  2. Viceversa, l’invio di una comunicazione di sospetto in virtù dell’articolo 9 LRD non dispensa l’intermediario finanziario o il commerciante in questione dall’effettuare, laddove necessario, una notifica ai sensi dell’articolo 7 LPV.
  3. Non occorre inviare alcuna notifica ai sensi dell’articolo 7 LVP quando:
    – il titolare di un conto (o l’avente economicamente diritto) è una PPE il cui nome non figura nell’allegato dell’ordinanza di blocco;
    – il titolare di un conto (o l’avente economicamente diritto) è una persona vicina il cui nome non figura nell’allegato dell’ordinanza di blocco.
  4. Gli «averi» e le «risorse economiche» ai sensi delle precedenti ordinanze di blocco (e delle ordinanze che dispongono sanzioni sulla base della legge sugli embarghi LEmb) costituiscono dei valori patrimoniali e devono quindi essere notificate ai sensi dell’articolo 7 LVP.
  5. Il blocco dei valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 3 LVP non è una sanzione di carattere commerciale. Tutti i valori patrimoniali in Svizzera di una società con sede in Svizzera e controllata da una PPE figurante sulla lista (o una persona vicina elencata nella lista) devono essere tuttavia notificati ai sensi dell’articolo 7 LVP e sono pertanto bloccati.
  6. Quando un intermediario finanziario riceve un bonifico internazionale da accreditare su un conto svizzero di un cliente non elencato, e seppure il versamento corrispondesse all’esecuzione di un obbligo contrattuale stabilito con una persona elencata (o una società controllata da una persona elencata), in linea di principio non vi è motivo per procedere a una notifica ai sensi dell’articolo 7 LVP poiché la persona elencata si è definitivamente privata del suo avere effettuando il pagamento all’intermediario finanziario. In tal caso l’intermediario finanziario deve tuttavia chiarire le circostanze e lo scopo della transazione conformemente ai suoi obblighi di diligenza sanciti dalla LRD. A seconda delle circostanze può essere quindi tenuto ad effettuare una comunicazione di sospetto in virtù dell’articolo 9 LRD oppure può avvalersi del diritto di comunicare ai sensi dell’articolo 305ter capoverso 2 CP. L’obbligo dell’intermediario finanziario di effettuare il chiarimento summenzionato non scaturisce tuttavia dalla LVP.
  7. Le persone o istituzioni non considerate intermediari finanziari o commercianti ai sensi della LRD, sono tenute ad effettuare una notifica ai sensi dell’articolo 7 LVP nella misura in cui detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco (art. 7 cpv. 1 LVP). Lo stesso vale se esse, pur non detenendo né gestendo in Svizzera tali valori patrimoniali, ne hanno conoscenza in virtù delle loro funzioni (art. 7 cpv. 2 LVP). Le persone o istituzioni, non essendo assoggettate agli obblighi di diligenza sanciti dalla LRD, non sono tenute a chiarire le circostanze e lo scopo della transazione, né ad effettuare una comunicazione di sospetto in virtù dell’articolo 9 LRD.

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Ultima modifica 01.05.2011

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