Un problema frequente nella separazione di una coppia sono i contributi pecuniari che un partner deve all’altro ed eventualmente ai figli comuni per coprire i bisogni quotidiani. Questi contributi, i cosiddetti contributi di mantenimento, possono essere fissati in una convenzione oppure, in caso di disaccordo, da una decisione del giudice. Affinché il creditore dei contributi li riceva per tempo e regolarmente, nel Codice civile il legislatore ha obbligato l’ente pubblico ad aiutare adeguatamente figli e coniugi a incassare i contributi di mantenimento nel caso in cui il debitore del mantenimento non adempie il suo obbligo.
Finora, erano i Cantoni a definire concretamente l’organizzazione dell’aiuto all’incasso. Tuttavia, a seconda dei Cantoni, l’esecuzione prende forme diverse, e da ciò non deriva soltanto una disparità di trattamento, ma anche una grande incertezza del diritto. Nell’ambito della revisione del diritto in materia di mantenimento del figlio, parzialmente entrata in vigore il 1° gennaio 2017, il legislatore ha rinunciato a introdurre del Codice civile la ripartizione dell’ammanco o un contributo di mantenimento minimo per il figlio in particolare per le difficoltà risultanti dall’assenza di competenze federali nell’ambito dell’aiuto sociale. Ha tuttavia conferito al Consiglio federale la competenza di emanare un’ordinanza per migliorare e unificare l’aiuto all’incasso. Il Consiglio federale emana ora la nuova ordinanza fondandosi su tale base.
Parità di trattamento di tutti gli aventi diritto al mantenimento
Lo scopo della nuova ordinanza sull’aiuto all’incasso è di garantire la parità di trattamento su scala svizzera degli aventi diritto al mantenimento e chiarire la situazione non soltanto per questi ultimi e per le persone obbligate al mantenimento, ma anche per gli uffici specializzati. Il progetto di ordinanza prevede quindi che i Cantoni designino almeno un ufficio specializzato incaricato dell’aiuto all’incasso. Inoltre, obbliga espressamente i Cantoni a fornire una formazione adeguata ai collaboratori di questi uffici.
Un aiuto all’incasso competente ed efficace è importante. Da un canto sgrava i creditori del mantenimento – sovente madri che vivono sole con i figli – dal lungo compito di mettere in esecuzione i contributi di mantenimento dovuti e consente finalmente di prevenire il rischio di povertà. Dall’altro, fa sì che, ad assumere l’obbligo nei confronti del creditore, sia effettivamente il debitore del mantenimento e non l’ente pubblico (mediante l’anticipo di alimenti e l’assistenza sociale).
Catalogo minimo di prestazioni
L’ufficio specializzato non intervenire d’ufficio ma soltanto su richiesta. Dopo aver ricevuto la domanda è tenuto a fornire le prestazioni che, secondo il suo apprezzamento, ritiene adeguate nel singolo caso. Il progetto di ordinanza contiene un catalogo minimo di prestazioni che ogni ufficio specializzato deve offrire; ne fa parte anche la notifica all’istituto di previdenza o di libero passaggio che l’ufficio può effettuare per garantire le pretese dell’avente diritto al mantenimento o per ottenere il rimborso degli anticipi forniti dall’ente pubblico. L’ordinanza disciplina ora i dettagli di questa modalità di notifica.
Infine l’ordinanza contiene anche indicazioni sui casi, sempre più frequenti, di aiuto all’incasso transfrontaliero e rimanda alle pertinenti convenzioni sull’assistenza amministrativa.
La procedura di consultazione dura fino al 15 dicembre 2017.
Ultima modifica 30.08.2017
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