In alcune sue disposizioni, il CPP prevedeva già in che modo le autorità penali debbano gestire i valori patrimoniali e gli oggetti confiscati. Ora, in un’apposita ordinanza, il Consiglio federale ha disciplinato l’investimento dei valori patrimoniali confiscati. I criteri della stabilità dell’investimento e il suo rendimento, pur essendo obiettivi da perseguire, non sono considerati indispensabili. Le autorità penali non saranno quindi ritenute responsabili di eventuali perdite di valore di cartevalori o quote di fondi di investimento.
In un’ulteriore ordinanza saranno riassunte tutte le modifiche (in gran parte formali) della normativa finora in vigore relativa alla procedura penale. Entrambe le ordinanze entrano in vigore il 1° gennaio 2011, contemporaneamente al CPP.
Documenti
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Entwurf (PDF, 15 kB, 01.12.2010)
Anlage beschlagnahmter Vermögenswerte
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Projet (PDF, 15 kB, 01.12.2010)
Placement des valeurs patrimoniales séquestrées
(Questo documento non è disponibile in italiano) -
Entwurf (PDF, 21 kB, 01.12.2010)
Anpassung des Verordnungsrechts
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Projet (PDF, 21 kB, 01.12.2010)
Adaptation d’ordonnances
(Questo documento non è disponibile in italiano) - Documentazione per i media (PDF, 76 kB, 01.12.2010)
Ultima modifica 03.12.2010
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