La legge sul Tribunale federale autorizza le autorità federali a impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni cantonali di ultimo grado in materia di diritto pubblico. Le competenti autorità federali possono tuttavia esercitare il loro diritto di ricorso e quindi la vigilanza sull’esecuzione cantonale del diritto federale soltanto se le autorità cantonali notificano loro senza indugio le decisioni di ultimo grado. Il diritto di ricorso delle autorità federali e l’obbligo delle autorità cantonali di notificare le decisioni di ultimo grado sono già previsti dal diritto vigente e non rappresentano dunque una novità.
In determinati ambiti del diritto pubblico, in rapporto diretto con il diritto civile e nel quadro della legge sulla pianificazione del territorio, le competenti autorità federali non desiderano ricevere tutte le decisioni di ultimo grado. L’ordinanza concernente la notifica tiene conto di tale esigenza prevedendo una clausola d’eccezione.
Documenti
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Ordinanza
(RS 2006 4655)
Ultima modifica 08.11.2006
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