La nuova legge sul credito al consumo obbliga i Cantoni ad assoggettare la concessione e la mediazione di crediti all’obbligo di ottenere un’autorizzazione. Le condizioni di rilascio dell’autorizzazione comprendono, tra le altre, anche l’assicurazione di responsabilità civile professionale. Chi intende concedere o mediare crediti potrà, secondo l’ordinanza rivista, offrire anche altre garanzie quali le fideiussioni, le dichiarazioni di garanzia o l’apertura di un conto bloccato.
Meno esami professionali
L’ordinanza rivista opera inoltre una coerente distinzione tra creditori e intermediari di crediti al consumo. I creditori devono dimostrare di essere in possesso di una formazione specializzata e vantare un’esperienza professionale specifica; gli intermediari di crediti al consumo devono, per contro, disporre soltanto dell’esperienza professionale specifica. Di conseguenza, le autorità preposte la rilascio dell’autorizzazione non dovranno più sottoporre a esami professionali i candidati che vogliono essere attivi come intermediari di crediti al consumo.
Documenti
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Ordinanza
(RO 2006 95)
Ultima modifica 24.11.2005
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