Disciplinamento chiaro dello scambio e del trattamento di dati personali - Il Consiglio federale approva il messaggio per l’attuazione dello sviluppo dell’acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati

Berna, 11.09.2009 - Lo scambio e il trattamento di dati personali nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria istaurata da Schengen saranno disciplinati in modo chiaro. Venerdì il Consiglio federale ha approvato il messaggio e il disegno di legge che attua la pertinente decisione quadro dell’UE negli ambiti in cui la Svizzera non ne soddisfa interamente i requisiti.

Una modifica della legge sulla protezione dei dati sancisce il duplice obbligo per gli organi federali d’informare la persona interessata su tutte le raccolte di dati che la concernono e di conservare i dati qualora la loro eliminazione pregiudicasse i suoi interessi. Il progetto fissa inoltre nel Codice penale e nella legge sullo scambio d’informazioni Schengen le condizioni alle quali i dati ricevuti da uno Stato Schengen possono essere trasmessi a uno Stato terzo, a un organo internazionale o a una persona fisica o giuridica.

Garanzia dell’indipendenza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Modificando la legge sulla protezione dei dati il Consiglio federale attua inoltre i requisiti della decisione quadro dell’UE nonché le raccomandazioni formulate dagli esperti Schengen in occasione della valutazione della Svizzera in relazione all’indipendenza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato). Per consolidare la legittimità dell’Incaricato, la sua nomina da parte del Consiglio federale dovrà essere sottoposta anche all’approvazione del Parlamento. L’Incaricato è nominato per quattro anni; in seguito il suo mandato è prorogato tacitamente per altri quattro anni. Il Consiglio federale può decidere di non rinnovare il mandato dell’Incaricato solo a fronte di motivi oggettivi sufficienti; una destituzione è possibile soltanto se l’Incaricato ha gravemente violato, intenzionalmente o per negligenza grave, i doveri d’ufficio o se ha durevolmente perso la capacità di svolgere la propria funzione. Queste condizioni restrittive e la possibilità di impugnare le suddette decisioni presso il Tribunale amministrativo federale garantiscono l’indipendenza dell’Incaricato.


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Ultima modifica 30.01.2024

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